
RECALE. La Corte di Cassazione mette un punto fermo nella vicenda giudiziaria che riguarda Domenico Perreca, ritenuto figura apicale dell’omonimo clan attivo nel territorio di Recale. I giudici della prima sezione, guidati dal presidente Giuseppe De Marzo, hanno dichiarato infondato il ricorso presentato dalla difesa, confermando di fatto la condanna già stabilita nei precedenti gradi di giudizio.
Al centro del ricorso c’era la richiesta di riconoscere la violazione del principio del “ne bis in idem”, cioè il divieto di essere processati due volte per lo stesso fatto. I legali del boss sostenevano che la condanna inflitta nel 2023 – pari a nove anni di reclusione per partecipazione ad associazione camorristica, con condotta protratta dalla fine degli anni ’80 fino al novembre 2016 – si sovrapponesse a un precedente giudizio risalente agli anni ’90.
In particolare, la difesa richiamava la sentenza del 1993 della Corte d’Appello di Napoli, che aveva riformato una decisione del tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In quel procedimento, Perreca era stato assolto dall’accusa associativa legata a un contesto criminale operante fino al 1987, pur venendo condannato per un singolo episodio di estorsione ai danni di Salvatore Buonanno.
Secondo la tesi difensiva, il nuovo processo avrebbe riguardato, almeno in parte, lo stesso arco temporale e dunque gli stessi fatti già coperti da giudicato. Da qui la richiesta di ricalcolare la pena complessiva, ipotizzando una duplicazione della contestazione.
Una linea che però non ha convinto né la Corte d’Appello, chiamata a esprimersi come giudice dell’esecuzione, né tantomeno la Cassazione. I giudici di legittimità hanno infatti ribadito che non esiste alcuna sovrapposizione tra i due procedimenti.
Nelle motivazioni si sottolinea come le condotte contestate nei diversi processi siano maturate in contesti distinti, sia sotto il profilo temporale che sotto quello fattuale. Non solo: secondo la Suprema Corte, manca anche una coincidenza “naturalistica” tra i fatti, elemento indispensabile per poter invocare il principio del ne bis in idem.
In sostanza, per i giudici si tratta di vicende autonome, inserite in fasi diverse dell’attività criminale e quindi legittimamente oggetto di distinti accertamenti giudiziari.
Con il rigetto del ricorso, diventa definitiva la posizione di Perreca rispetto alla condanna per associazione camorristica, chiudendo un ulteriore capitolo giudiziario legato alle dinamiche del clan attivo nell’area di Recale.

