Casal di Principe. Più che una semplice difesa, quella dell’avvocato Emanuele Fragasso è sembrata una vera e propria lectio magistralis in diritto costituzionale. Il legale rappresenta l’ex primo cittadino di Eraclea, Mirco Mestre, imputato per voto di scambio, per il quale l’accusa ha chiesto una condanna a 4 anni di reclusione.
Il procedimento è attualmente in fase d’appello e la Corte deve stabilire se, negli ultimi vent’anni, a Eraclea abbia agito una pericolosa gang criminale o se si tratti invece di un’organizzazione mafiosa vera e propria.
L’avvocato Fragasso ha ricordato che, nel giudizio di primo grado, il suo assistito era stato assolto con la formula “per non aver commesso il fatto”. Secondo la sua articolata argomentazione durata oltre tre ore, il reato ipotizzato – il voto di scambio – non è mai stato effettivamente provato nel primo processo. Non è quindi possibile, sostiene, affrontare l’appello basandosi soltanto sulla documentazione prodotta in precedenza, senza una nuova fase dibattimentale.
La Costituzione, all’articolo 111, stabilisce che ogni processo debba svolgersi nel pieno contraddittorio tra le parti. In questo caso, però, l’appello si concentra unicamente sulla presenza o meno del reato di associazione mafiosa, rimandando tutto il resto agli atti della fase precedente. L’unico punto per cui il processo è stato effettivamente riaperto riguarda l’applicazione del famigerato articolo 416 bis, che definisce l’associazione a delinquere di stampo mafioso.
Sebbene possa sembrare un tecnicismo giuridico, questa distinzione è tutt’altro che irrilevante: se la Corte dovesse ritenere fondata l’eccezione sollevata da Fragasso, la posizione di Mestre verrebbe separata dal resto del procedimento e deferita alla Corte Costituzionale.
Una mossa che alleggerirebbe anche il carico della Corte stessa, impegnata nel complicato giudizio sul clan dei Casalesi di Eraclea, consentendo di archiviare la questione dell’ex sindaco, che non è accusato di associazione mafiosa ma solo di voto di scambio.