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Stangata per il fratello del boss: resta in cella

 

CASAL DI PRINCIPE. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Antonio Schiavone, fratello di Francesco Schiavone, contro l’ordinanza con cui il Tribunale di Napoli aveva confermato la custodia cautelare in carcere. La misura è stata applicata nell’ambito di un procedimento per gravi reati patrimoniali, ritenuti aggravati dall’uso del metodo mafioso.

Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, Schiavone avrebbe svolto un ruolo di primo piano nella gestione e nella possibile cessione di terreni situati in località Selvalunga, nel territorio di Grazzanise, beni riconducibili al nucleo familiare e considerati provento di attività illecite. Il quadro indiziario delineerebbe un sistema basato su intestazioni fittizie, controllo occulto dei fondi e sull’evocazione della forza intimidatrice derivante dal radicamento criminale sul territorio.

La difesa aveva sollevato diverse censure, lamentando una motivazione ritenuta apparente, il travisamento delle risultanze probatorie, l’inutilizzabilità di alcune intercettazioni ambientali e l’insussistenza dell’aggravante prevista dall’articolo 416-bis.1 del codice penale. In particolare, i legali avevano sostenuto che i fatti si sarebbero svolti in un ambito esclusivamente familiare, privo di connotazioni mafiose.

La Suprema Corte ha però richiamato un principio consolidato: il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione delle prove né una diversa ricostruzione dei fatti. Le doglianze difensive sono state ritenute dirette a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio a quella del giudice di merito, operazione non ammessa in Cassazione.

Quanto alle intercettazioni, i giudici hanno chiarito che le captazioni ambientali regolarmente autorizzate sono utilizzabili in sede cautelare, così come le dichiarazioni “de relato”, che assumono valore indiziario se valutate nel loro complesso. Rilevante, infine, la conferma della corretta applicazione dell’aggravante del metodo mafioso e della presunzione di adeguatezza della custodia in carcere, non superata da elementi difensivi contrari. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con conferma della misura custodiale.

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