Caserta. Sanificazioni a go go, il nuovo business dove in tanti stanno confluendo, anche nel Casertano.
Ma tutte queste aziende che vi offrono la sanificazione del vostro negozio, della vostra azienda o del vostro ristorante, hanno i requisiti?
In questo particolare periodo di applicazione di protocolli anti contagio specifici all’interno delle aziende per la lotta al coronavirus si deve necessariamente provvedere a servizi di pulizia e sanificazione all’interno dei luoghi di lavoro ad imprese esterne per le quali il Datore di Lavoro deve svolgere, in regime di appalto, le dovute verifiche di idoneità tecnico professionale ai sensi dell’art.26 del D.Lgs.81/08. Con il presente contributo, si intende illustrare quali caratteristiche tecnico-professionali devono possedere le imprese che svolgono servizi di pulizia e sanificazione in base alla normativa in materia e quali elementi si ritiene si debbano ricercare nella lettura del certificato di iscrizione alla camera di commercio richiesto dal Datore di Lavoro Committente, alle medesime imprese, in applicazione dell’art.26 comma 1 lett.a) punto 1) del succitato D.Lgs.81/08.
Sui requisiti che devono possedere le imprese di pulizie, dobbiamo tenere conto che “la Bibbia” sulla regolamentazione in tema è il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (a seguire brevemente D.M.274/97), regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82, il cui titolo è “disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione”.
Chi non riporta la dicitura ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, vi sta truffando
Innanzitutto tale norma prevede all’art.1 le definizioni di cosa si debba intendere per pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, aspetto su cui spesso si fa confusione, pertanto si ritiene utile riportare lo stralcio della norma:
Art. 1. Definizioni.
1. Agli effetti della legge 25 gennaio 1994, n. 82, le attività di pulizia, di disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono così definite:
a) sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
b) sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
c) sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata se rivolta a singola specie;
d) sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
e) sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
Tali imprese sono tenute a presentare segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della l. 241/90 all’Ufficio del Registro delle Imprese o all’Albo delle Imprese Artigiane del proprio territorio, per poter esercitare l’attività imprenditoriale in questo settore, e come vedremo, dovranno dimostrare diversi requisiti non solo reputazionali, morali ed economici, ma anche tecnico-professionali.