
Regionale. Era accusato di aver fornito una dichiarazione non veritiera sulle proprie condizioni di invalidità per ottenere l’Assegno di inclusione. Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli ha però disposto il non luogo a procedere nei confronti di C.P., 31 anni, difeso dall’avvocato Pasquale Delsaiti, stabilendo che il fatto non costituisce reato.
La vicenda nasce dalla domanda per l’ADI presentata il 18 febbraio 2024. Secondo l’imputazione, il 31enne avrebbe dichiarato una condizione di “disabilità media”, facendo riferimento a una certificazione Inps del gennaio 2017. Dagli accertamenti era però emerso che una successiva verifica sanitaria, effettuata nel maggio 2018, aveva ridotto la percentuale di invalidità sotto la soglia necessaria per quella prestazione. L’uomo aveva percepito complessivamente 2mila euro, relativi al periodo compreso tra aprile e luglio 2024.
Il pubblico ministero aveva chiesto il rinvio a giudizio, mentre la difesa aveva sollecitato una sentenza di non luogo a procedere.
Determinante, nella decisione del Gup Emilio Minio, è stata la valutazione dell’elemento soggettivo del reato. Secondo il giudice, dagli atti non è emersa la prova che C.P. avesse agito con la deliberata volontà di trarre in inganno l’ente erogatore. La documentazione ha infatti evidenziato una situazione sanitaria e burocratica complessa: in passato all’uomo era stata effettivamente riconosciuta una disabilità media, successivamente modificata.
La difesa ha inoltre prospettato la possibilità di un errore nella compilazione della domanda attraverso il CAF. Per il giudice, l’indicazione del dato non più aggiornato risulta compatibile anche con confusione, negligenza o utilizzo di vecchie certificazioni, senza prova del dolo specifico richiesto dalla norma.
Da qui la decisione, pronunciata il 30 settembre 2026, di dichiarare il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato.

