Fuga in Audi su targhe sospette, stangata per 5

 

Aversa. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della Procura di Santa Maria Capua Vetere nell’ambito di un procedimento che vede coinvolte cinque persone, alcune delle quali originarie di Aversa.

 

La vicenda trae origine da un episodio che aveva portato all’arresto degli indagati. Il Gip del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con un’ordinanza emessa il 25 maggio 2026, aveva convalidato solo in parte gli arresti, disponendo per alcuni degli indagati anche la misura degli arresti domiciliari in relazione a specifiche contestazioni.

 

Al centro dell’inchiesta c’è un’Audi RSQ3 sulla quale, secondo quanto emerso dagli accertamenti, sarebbero state montate targhe ritenute di provenienza illecita. Nel corso dell’intervento delle forze dell’ordine sarebbero stati rinvenuti anche rivetti, le targhe originali del veicolo, arnesi da scasso, guanti neri e segni distintivi contraffatti riconducibili alla Polizia.

Il Pubblico Ministero aveva impugnato la decisione del Gip sostenendo, tra gli altri aspetti, che la sostituzione delle targhe dell’Audi potesse essere ricondotta all’ipotesi di riciclaggio, anziché a quella di ricettazione.

 

Secondo la tesi della Procura, inoltre, gli elementi acquisiti avrebbero consentito di individuare uno stretto collegamento temporale tra l’apposizione delle targhe e il successivo inseguimento da parte delle forze dell’ordine. Una circostanza che, secondo l’accusa, avrebbe potuto integrare la cosiddetta quasi flagranza e giustificare la convalida dell’arresto anche per quella specifica contestazione.

 

Un ulteriore punto del ricorso riguardava il presunto danneggiamento verificatosi durante la fuga. Per il Pubblico Ministero, le modalità particolarmente pericolose della guida avrebbero dovuto portare a una diversa valutazione della condotta.

La Cassazione ha però giudicato manifestamente infondato il ricorso, dichiarandolo inammissibile.

 

In relazione alla ricettazione, la Suprema Corte ha rilevato che l’arresto era stato già convalidato per altre ipotesi di reato e che, di conseguenza, non emergeva un concreto interesse della Procura a impugnare la mancata convalida relativa al singolo capo.

 

Confermata anche la qualificazione giuridica adottata dal Gip: sulla base degli elementi presenti nel procedimento, la vicenda delle targhe è stata ricondotta alla ricettazione e non al riciclaggio.

 

La Cassazione ha infine condiviso la decisione del giudice anche sul presunto danneggiamento. La condotta tenuta durante la fuga è stata ritenuta riconducibile ad altra fattispecie contestata, mentre per il danneggiamento non sarebbe stato individuato il dolo, anche eventuale, richiesto dalla norma.

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