Il boss al carcere duro vuole che lo Stato gli paghi l’avvocato

Marcianise – Resta confermato il diniego all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per Domenico “Mimì” Belforte, storico capo dell’omonimo clan. La decisione è stata presa dalla quarta sezione penale della Corte di Cassazione, che ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla difesa contro il provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Sassari.

La vicenda nasce dal rigetto dell’istanza con cui Belforte aveva chiesto di poter usufruire del beneficio previsto per i cittadini privi di adeguate risorse economiche. In precedenza il magistrato di Sorveglianza di Sassari aveva respinto la richiesta e, successivamente, anche il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato quella decisione rigettando l’opposizione avanzata dal difensore del capoclan.

A quel punto la difesa si era rivolta alla Suprema Corte, sostenendo che il Tribunale avesse valutato in maniera non corretta la documentazione prodotta a sostegno dell’istanza. Tra le contestazioni formulate veniva evidenziato anche il peso attribuito alla detenzione dell’imputato nel regime speciale del 41-bis, ritenuto dalla difesa un elemento valorizzato in maniera impropria nella decisione.

I giudici della Cassazione hanno però ritenuto infondati i motivi del ricorso, confermando integralmente quanto stabilito nei precedenti gradi di giudizio. Nelle motivazioni viene ricordato che, quando la richiesta di gratuito patrocinio riguarda persone condannate per reati di particolare gravità, opera una presunzione relativa di superamento dei limiti reddituali. Tale presunzione può essere superata soltanto attraverso una dimostrazione concreta della propria situazione economica.

Secondo la Suprema Corte, quindi, una semplice autodichiarazione non è sufficiente. Il richiedente deve fornire elementi oggettivi e documentati, capaci di dimostrare in modo chiaro e inequivocabile l’effettiva assenza di disponibilità economiche. Nel caso di Belforte, tali presupposti non sarebbero stati adeguatamente provati, motivo per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il diniego al patrocinio a spese dello Stato è rimasto definitivamente confermato.

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