
NAZIONALE – L’appuntamento fiscale più atteso di giugno è arrivato: il 16 scade il termine per versare l’acconto IMU. Entrambe le date del 2026 cadono in giorno feriale, quindi non ci sono rinvii: acconto il 16 giugno e saldo il 16 dicembre. L’acconto corrisponde al 50% dell’imposta annua, calcolato applicando le aliquote deliberate nell’anno precedente, a meno che il Comune non abbia già deliberato le nuove aliquote 2026. Il saldo di dicembre verrà invece calcolato con gli aggiornamenti 2026 che i Comuni devono comunicare entro ottobre. È anche possibile versare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 16 giugno.
Sono tenuti al versamento i proprietari di seconde case, i titolari di immobili commerciali come negozi, uffici, capannoni e laboratori, i proprietari di terreni agricoli e aree edificabili e chi possiede pertinenze non collegate all’abitazione principale come garage, cantine e soffitte.
Devono versare l’imposta anche i titolari di diritti reali come usufrutto, uso, abitazione, superficie o enfiteusi. L’IMU si paga solo per i mesi di effettivo possesso: se si compra o si vende casa durante l’anno, l’imposta viene calcolata in proporzione. Il mese viene conteggiato per intero quando il possesso si protrae per almeno 15 giorni.
L’abitazione principale resta esente dall’IMU, tranne se rientra nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, cioè le abitazioni di lusso. In quel caso l’imposta è dovuta, anche se con una piccola detrazione di 200 euro.
Sono inoltre confermate le esenzioni per la casa assegnata all’ex coniuge, gli alloggi sociali e il personale delle forze dell’ordine. Anche quest’anno per i coniugi con doppia residenza e domicilio vale la doppia esenzione. Sono previste numerose riduzioni per gli immobili affittati a canone concordato e per il comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado.
Il calcolo dell’IMU parte dalla rendita catastale dell’immobile, che viene rivalutata del 5%. Il valore ottenuto viene poi moltiplicato per un coefficiente previsto in base alla categoria catastale. Sul risultato finale si applica l’aliquota deliberata dal Comune in cui si trova l’immobile.
Il versamento avviene con modello F24, indicando il codice tributo che dipende dal tipo di immobile – 3918 per la maggior parte dei casi. Gli importi inferiori a 12 euro annui non sono dovuti. In alternativa al modello F24 è possibile utilizzare il bollettino postale.

