Skip to main content

Omicidio del clan, stop allo sconto di pena per il fedelissimo del boss

 

Casal di Principe. La Corte di Cassazione ha confermato il rigetto della richiesta di riconoscimento della continuazione avanzata da Bartolomeo Cacciapuoti, ritenuto vicino al clan dei Casalesi e considerato uomo di fiducia di Francesco Schiavone, conosciuto come Sandokan. La decisione è stata assunta dalla quinta sezione penale della Suprema Corte, presieduta da Stanislao Vittorio Enrico Scarlini.

Il ricorso era stato presentato dalla difesa contro la precedente decisione della Corte d’Assise d’Appello di Napoli che, pronunciandosi dopo un annullamento con rinvio disposto proprio dalla Cassazione, aveva già escluso la possibilità di applicare il beneficio della continuazione tra diversi reati contestati all’imputato.

La vicenda riguarda, da un lato, la partecipazione di Cacciapuoti al clan dei Casalesi a partire dal 2010 con un ruolo operativo nel settore delle estorsioni e, dall’altro, il coinvolgimento nell’omicidio aggravato di Crescenzo Laiso, avvenuto a Villa di Briano il 20 aprile del 2010, oltre ad altri reati legati ad armi e ricettazione aggravati dal metodo mafioso.

Secondo la difesa, la Corte territoriale non avrebbe rispettato le indicazioni contenute nella sentenza di annullamento, sostenendo che l’omicidio non fosse un fatto isolato o imprevedibile ma rientrasse nel programma criminale dell’organizzazione. Per il legale, il ruolo di capozona ricoperto da Cacciapuoti avrebbe comportato una piena adesione alle strategie del clan, comprese le azioni violente finalizzate a reprimere dissidi interni.

Nel ricorso si evidenziava inoltre come l’eliminazione di Laiso sarebbe stata decisa da Nicola Schiavone, figlio di Sandokan, non solo per presunti ammanchi di denaro proveniente dalle estorsioni ma anche per il timore che la vittima potesse compromettere gli equilibri dell’organizzazione fornendo informazioni ad altri gruppi criminali.

La Suprema Corte ha però ritenuto infondato il ricorso, spiegando che non può essere riconosciuta la continuazione tra il reato associativo e i reati-fine quando questi ultimi non risultano programmati fin dall’origine. Secondo i giudici, l’omicidio e gli altri episodi contestati sarebbero legati a circostanze contingenti e non prevedibili al momento dell’ingresso nell’associazione criminale.

Un click e sei sempre informato! Iscriviti al nostro canale WhatsApp per ricevere le news più importanti. Premi qui ed entra!