
Cancello Arnone. Si chiude con la conferma della condanna il lungo iter giudiziario legato al drammatico incidente avvenuto nel luglio del 2012 sulla strada provinciale 18, nel territorio di Cancello ed Arnone, costato la vita ai coniugi Antonio Ferriero e Giuseppina Di Fraia, residenti a Villa Literno.
La quarta sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Lucia Vignale, ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da Nicola Cantile, 48 anni, ritenuto responsabile dell’impatto mortale. Diventa quindi definitiva la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli che aveva confermato il verdetto del tribunale di Santa Maria Capua Vetere: 2 anni e 6 mesi di reclusione, sospensione della patente per due anni e risarcimento dei danni in solido con il responsabile civile.
Secondo quanto ricostruito nei precedenti gradi di giudizio, la sera del 6 luglio 2012 Cantile era alla guida della sua Fiat 500 lungo via Santa Maria a Cubito, in direzione Villa Literno. All’altezza del caseificio Massaro avrebbe effettuato un sorpasso in un tratto vietato, invadendo la corsia opposta mentre procedeva a velocità sostenuta. In quel momento sopraggiungeva la Fiat Punto con a bordo Ferriero e Di Fraia.
L’impatto frontale fu devastante. L’auto della coppia terminò fuori strada, finendo tra la vegetazione ai margini della carreggiata. Per i due coniugi non ci fu nulla da fare: morirono poco dopo il violento schianto.
Nel ricorso alla Suprema Corte, la difesa dell’imputato aveva sostenuto una diversa ricostruzione dei fatti, ipotizzando che il conducente della Fiat Punto avesse perso il controllo del veicolo invadendo la corsia opposta. Secondo il legale, inoltre, il sorpasso sarebbe iniziato in un tratto consentito e la velocità della Fiat 500 non sarebbe stata eccessiva.
I giudici della Cassazione hanno però respinto queste tesi, ritenendo il ricorso privo di elementi tali da mettere in discussione le valutazioni già espresse dai giudici di merito. Nelle motivazioni viene evidenziato come la richiesta avanzata dalla difesa puntasse sostanzialmente a ottenere una nuova lettura delle prove raccolte, operazione non consentita in sede di legittimità.

