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Scappa dal posto di blocco per non fare l’alcol test, cambia scenario per volto noto

TRENTOLA DUCENTA. La Corte d’Appello di Napoli, IV Sezione Penale, presieduta dalla dott.ssa Luisa Toscano e composta dai consiglieri dott. Nicola Russo e dott.ssa Federica De Maio, ha pronunciato una sentenza, nell’ambito del processo a carico di Armando Casanova, 43 anni, originario di Trentola Ducenta. Difeso dall’Avvocato Pasquale Delisati del Foro di Santa Maria Capua Vetere, l’imputato era stato condannato in primo grado, in rito abbreviato, a nove mesi di reclusione e alla sospensione della patente per sei mesi.

I fatti risalgono al 9 ottobre 2022, quando Casanov, alla guida di una Fiat Panda lungo la SS7bis, avrebbe rifiutato di sottoporsi agli accertamenti previsti per la guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. Contestualmente, secondo l’accusa, avrebbe forzato un posto di blocco della polizia giudiziaria, tentando la fuga con manovre pericolose e mettendo a rischio l’incolumità degli agenti coinvolti nel controllo: il Tenente Michele Di Mario, il Maresciallo Marchesiello Paolo, il Vice Brigadiere Moronese Antonio e l’Appuntato Nicola Taradore.

Il primo grado si era concluso con una sentenza di colpevolezza per entrambi i capi d’imputazione, ma la Corte d’Appello ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Napoli Nord. In accoglimento del ricorso presentato dalla difesa, i giudici hanno assolto Casanova dal reato di cui all’articolo 186 del Codice della Strada, relativo al rifiuto di sottoporsi agli accertamenti tossicologici. La motivazione, resa contestualmente, non è stata ancora diffusa integralmente, ma secondo quanto emerso in aula non vi sarebbero stati elementi sufficienti a confermare la volontà dell’imputato di sottrarsi a un controllo in tal senso.

La condanna per il secondo capo d’imputazione, invece, è stata confermata: Casanova è stato ritenuto colpevole di resistenza a pubblico ufficiale, con una pena ridotta a sei mesi di reclusione, riconosciuta la continuazione tra i reati e considerata l’assoluzione parziale.

Il Procuratore Generale aveva chiesto la conferma integrale della sentenza di primo grado, mentre la difesa si era riportata ai motivi d’appello. La decisione della Corte segna un punto a favore dell’imputato, pur lasciando intatto il profilo penale della condotta violenta nei confronti delle forze dell’ordine.

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