SAN CIPRIANO D’AVERSA. Stangata per il ras dei Casalesi Vincenzo Zagaria. Sono state rese note le motivazioni con cui la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso per il permesso premio al presunto affiliato della cosca contro l’ordinanza del tribunale della sorveglianza di Sassari.
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte c’è incompatibilità tra il regime differenziato cui lo Zagaria è attualmente sottoposto e la eventuale ammissione al permesso premio essendo venuti meno i presupposti per la sua sottoposizione al regime di 41bis.
“Il Ministro ha indicato le condizioni relative ai condannati per reati cosiddetti “ostativi di prima fascia” ai fini della concessione dei permessi premio: la regolarità della condotta intramuraria; la sussistenza di elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del rispristino di tali collegamenti nella interpretazione fornita dalla Corte costituzionale in base alla quale gli accadimenti in concreto idonei a superare la presunzione di attuale pericolosità non possono essere unicamente la regolare condotta carceraria, la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo o la dichiarata dissociazione; occorre un accertamento rigoroso e una motivazione rafforzata proporzionata alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l’abbandono definitivo”.