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Nursing up e lavoro con le coop all’Asl: la sentenza ottenuta dallo studio Izzo-Piscitelli destinata a fare scuola

Caserta. L’Ufficio legale regionale, del Nursing up, Studio legale Izzo-Piscitelli & Partners,  dopo la brillante vittoria in Cassazione, pronunciatasi da ultimo sull’annosa vicenda legata all’art.9, mette a segno un’altra IMPORTANTE e significativa vittoria. Entrerà di diritto, difatti, tra gli annali, la Sentenza del TAR Campania-Napoli – Sezione quinta, con la quale si è “messo un punto”, sulla insorta controversia, vertente sulla cosiddetta “stabilizzazione del personale precario” dell’area del comparto sanità del SSN. Lo studio legale, è riuscito addirittura a far PASSARE LA PROPRIA TESI, della assimilazione del lavoro indiretto con le cooperative, con quello di somministrazione puro.

 

Ripercorrendo brevemente i fatti, i ricorrenti, venivano esclusi con determina dirigenziale n. 331 del 26/02/2020, in quanto giudicati dall’Amministrazione, oggi soccombente, privi dei requisiti richiesti dall’art. 20, comma 2 del d.lgs. Con il ricorso presentato, veniva domandato l’annullamento del predetto provvedimento di esclusione, osservando, dal canto loro, di essere titolari di contratto di lavoro flessibile, ai sensi dell’art. 36 del decreto legislativo 165/2001, che comprende nell’ambito delle forme di lavoro flessibile i contratti di somministrazione. A nulla sono servite le eccezioni sollevate dalla convenuta Asl Caserta, la quale insisteva nella propria costituzione in giudizio, per l’inammissibilità ed infondatezza del ricorso, essendo a loro dire, i ricorrenti privi dei predetti requisiti di partecipazione, ed ancora, che la proposizione del ricorso sarebbe stata tardiva, in quanto si sarebbe dovuto impugnare l’atto prodromico, ovvero il bando indittivo della contestata procedura concorsuale. Orbene, sul punto, magistrale è stata la sentenza in oggetto, laddove il TAR ha sottolineato come ampiamente dedotto dai legali dei ricorrenti, “a fronte della clausola illegittima del bando di gare o del concorso, il partecipante alla procedura concorsuale non può dirsi ancora titolare di un interesse attuale all’impugnazione, poiché egli non può avere ancora consapevolezza se l’astratta e potenziale illegittimità della predetta clausola si risolverà, o meno, in un esito negativo per la sua partecipazione alla procedura concorsuale”…

 

Dunque, i requisiti di indicati a pag. 2 del Bando di concorso, nel richiamare l’art. 20, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017, NON AVEVANO carattere immediatamente escludente, poiché erano destinati a trovare applicazione solo dopo la valutazione che la Asl Caserta, era chiamata ad operare sulle singole posizioni.

Da segnalarsi, anche l’intervento ad opponendum, da parte di intervenienti, i quali, con le loro difese, hanno formulato l’eccezione di inammissibilità, stavolta fondata sul rilievo della mancata notifica del ricorso agli ammessi alla procedura de qua. Anche nel caso, di questa eccezione sollevata, il TAR ha magistralmente affermato, che, prima della formazione della graduatoria, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico, , ragion per cui, in tale fase del procedimento non possono ravvisarsi situazioni soggettive di interesse protetto, in posizione antagonista rispetto a chi contesta il provvedimento di esclusione dal concorso.

 

Piano accoglimento delle censure formulate dall’avv.to Michela Izzo, per i ricorrenti, c’è stato da parte del TAR, laddove si evidenzia in primis l’assoluto difetto di motivazione della delibera impugnata, parimenti fondato è il ricorso nella parte in cui si è stigmatizzata l’illegittimità dell’esclusione per la violazione dell’art.20, comma 2 del d.lgs 75/2017, da leggersi in combinato disposto con le disposizioni di cui all’art. 1, comma 543, della L. 208/2015.  La dura lotta, al fianco del Nursing up, dell’Ufficio legale di riferimento, ha portato dunque a questo STRAORDINARIO risultato, quale prima pronuncia nel merito, laddove chiama l’Asl di Caserta a dover, nell’esecuzione di tale Sentenza, stabilizzare i ricorrenti, che, da più di dieci anni, si sono visti “usati” nelle forme più disparate ed oggi finalmente, si sentono accogliere la tesi da sempre sostenuta, ovverosia che il rapporto dagli stessi intrattenuto indirettamente con la Asl è di natura flessibile, ed allo stesso deve necessariamente applicarsi la procedura di stabilizzazione. Tale pronuncia, afferma il Nursing up, nella persona della referente prov.Le, sig.ra Rosa Nuzzo, conduca la Regione Campania ad adeguare le disposizioni normative e circolari, a questo principio sacrosanto. Perché non esistono lavoratori di serie A e di serie B, soprattutto alla luce di una procedura di stabilizzazione con soggetti di provata esperienza sul campo, a maggior ragione in un momento in cui la recrudescenza della pandemia incalza.