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Il Segretario Provinciale DC, Sabatino Esposito: “Esiste una sola democrazia cristiana”

Considerata la confusione che si sta generando in più parti dell’Italia, circa la legittima titolarità del partito della D.C. e del suo Simbolo, che sta solo impedendo e ritardando, oltremodo, l’unificazione del partito stesso, va chiarito a tutti i contendenti della D.C., che il partito della Democrazia Cristiana non è stato mai sciolto, così come ritenuto dalla Cassazione SS.UU. con Sentenza n. 25999/2010 e che ad oggi nessuno è titolato a rappresentarlo.

La rappresentanza statutaria dello stesso è stata affidata agli iscritti 1992/1993, i quali sono tenuti alla celebrazione/convocazione dei congressi provinciali, regionali e Nazionale, secondo la previsione e nel rispetto delle norme dello Statuto della D.C.(1989) tutt’ora vigente e nel rispetto delle norme del codice civile e della legge.

Ciò acclarato dalla Suprema Corte, è chiaro che tutti i soggetti riunitisi in gruppi costituenti della D.C. e che ne rivendicano la paternità, hanno prodotto, a tutt’oggi, atti infondati ed illegittimi, in quanto riferiti alla rappresentanza della persona. Il Sig. Felice Spera, della Regione Campania, in rappresentanza del gruppo dei Sigg. Franco De Simoni e Raffaele Cerenza, si è dichiarato pubblicamente, attraverso la stampa, commissario della D.C. Storica; nonostante sia stato nominato da organo non autorizzato e non risultando iscritto alla D.C. 1992/93. Tale pretesa sta creando incertezze e disorientamento fra gli elettori e pregiudicando l’immagine del partito e dei suoi legittimi rappresentanti. Infatti durante l’Assemblea, impropriamente denominata “Costituente”, del 12 ottobre 2019 tenutasi a Roma (dove siamo intervenuti nella qualità di iscritti 1992/93, abbiamo informato della celebrazione del congresso di Caserta), i succitati Sigg. De Simoni e Cerenza, si sono autoproclamati come gli unici legittimati della titolarità della D.C., esercitando, così, ancora una volta, l’ennesimo tentativo di attribuirsi la paternità del partito attraverso un procedimento illegittimo e non valido, pregiudicando, quindi, tutte le attività poste in essere, in quanto inficiate da nullità.

L’Assemblea Costituente è un organo ben diverso dal Congresso Nazionale.

Questa diversa valenza dovrebbe essere nota a tutti quelli che sono impegnati in politica, così com’è ben nota a coloro che si sono fatti promotori della predetta Assemblea. Tant’è che tra le varie sentenze citate (cass. n. 25999/2010; Corte D’Appello di Roma n. 1305/2009; Corte d’Appello n. 805/2017) omettono (a questo punto ci viene da pensare, volutamente,) ogni richiamo alla recente sentenza emessa dal Tribunale di Roma Sez. Diciottesima n. 81931-2017 in data 21.02.2018. In tale sentenza, a definizione del procedimento promosso da Cerenza/De Simoni, il giudice nel rigettare la domanda, ribadisce la necessità di “ un processo congressuale che non ha avuto ancora esito”, ribadendo, altresì, che il legittimato a rappresentare la D.C., ovvero il segretario amministrativo, deve essere nominato dal Congresso Nazionale e non certo dall’Assemblea Costituente che è altra cosa; tra l’altro la Costituzione della D.C. rivendicata, avveniva nell’anno 1943.

Certo è, ad oggi, che l’unica D.C., rilanciata nel rispetto di quanto statuito dai Giudici della Suprema Corte, è quella della Provincia di Caserta, dove gli organi di partito sono stati eletti a seguito di Congresso Provinciale celebrato in data 28 settembre 2019 in Caserta – Presso l’Hotel Europa sito in Via Roma 19, regolarmente convocato nel rispetto dello Statuto della D.C. e della normativa di legge vigente in materia, autoconvocato da Esposito Sabatino (54), iscritto al n.617384 del tabulato originale (copia originale provata) degli iscritti alla DC del 1992/93, come stabilito dalla Sentenza di Cassazione SS. UU. n.25999/2010.

Si invitano, pertanto, sia coloro già oggetto di diffide per inosservanza delle succitate sentenze, sia di quanti continuano a proclamarsi unici rappresentanti dello storico partito della DC, a porre fine ad ogni atto tendente all’unicità della rappresentanza della Democrazia Cristiana che non rispettino la procedura prevista dallo Statuto (1989), oltre quella giuridica, per dare vita alla celebrazione di un Congresso Nazionale Straordinario della Democrazia Cristiana, celebrato nei modi e nei tempi richiesti, per la sua legittima affermazione.