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Addio alla plastica monouso, Ferrara firma ordinanza. Chi non la rispetta rischia multe salate

San Felice a Cancello. Multe da 25 fino a 500 euro per chi non rispetterà l’ordinanza del sindaco Ferrara che apre alla plastica dura e vieta l’uso del monouso. Non sarà facile comunque far abituare i cittadini a questa innovazione.

ALLEGHIAMO L’ORDINANZA FIRMATA DAL 42ENNE AMMINISTRATORE NELLA GIORNATA DI OGGI

Dato Atto che in tale ottica, l’Amministrazione Comunale di San Felice a Cancello si prefigge le seguenti finalità:

  • ridurre la produzione di rifiuti;
  • incrementare e valorizzare la raccolta differenziata diminuendo la percentuale di rifiuto secco residuale; • diminuire d ricorso a materie prime non rinnovabili (fonte fossile) favorendo l’utilizzo dl materie prime rinnovabili, biodegradabili e compostabile
  • salvaguardare ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;
  • orientare e sensibilizzare la comunità verso scelto o comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;
  • ridurre l’utilizzo di plastica monouso nel territorio comunale. Ritenuto di dover individuare le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa: I. gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, potranno distribuire agli acquirenti, esclusivamente, Cotton FIOC, Posate, Piatti, Bicchieri, Sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della UNI EN 13432; 2. gli esercizi commerciali, i bar, gli uffici pubblici e privati, ristoranti, le mense aziendali, le scuole pubbliche e private, non potranno utilizzare posate, piatti e BICCHIERI monouso In plastica in quanto, minimizzare e Praticare la differenziazione dei rifiuti, per questa Amministrazione, è segno di civiltà; è ammesso l’utilizzo monouso In materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della UNI EN 13432;
  • Visto lo Statuto Comunale Vigente; • Visto il O.Lgs 152/2006 e s.s.m.m.t.I.;
  • Visto e richiamato il T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.s.m.m.i.i. ed in particolar modo l’art. 50; ORDINA DI osservare e rispettare quanto di seguito riportato:
  1. gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, potranno distribuire agli acquirenti, esclusivamente, Cotton FIOC, Posate, Piatti, Bicchieri, Sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della UNI EN 13432;
  2. gli esercizi commerciali, i bar, gli uffici pubblici e privati, ristoranti, le mense aziendali, le scuole pubbliche e private, non potranno utilizzare posate, piatti e bicchieri monouso in plastica in quanto, minimizzare e praticare la differenziazione dei rifiuti, per questa Amministrazione, è segno di civiltà; è ammesso l’utilizzo monouso in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della UNI EN 13432;

 

DISPONE

Le disposizioni di cui al dispositivo entreranno in vigore dal 1 ottobre 2019, per consentire l’utilizzo dei materiali già acquistati alla data della presente ordinanza, sempre che non vengano assorbite da disposizioni normative, Statali o Regionali, che ne anticipino l’efficacia.

AVVERTE Che ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da C 25,00 a 500,00 (cinquecento/00) euro al Sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 samare che II fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore. I trasgressori dm suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura indotta consistente nell’importo di C 50,00 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/1981. Che qualora il trasgressore incorra per più di due volte nella sanzione di cui sopra ci procederà alla sospensione dell’attività commerciale di vendita. AVVISA Che avverso il presente ano è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Campania previa notifica a questa Amministrazione entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1031, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro li termine de 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento medeskno, al seno del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovessero risultare In contrasto con esse; La presente ordinanza é trasmessa: per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza: alla Prefettura di Caserta, all’Amministrazione Provinciale di Caserta, alla Questura di Caserta, all’ARPA Campania, all’ASL Caserta; per l’attività di controllo e di vigilanza, ciascuno per la propria competenza a:

Comando Stazione Carabinieri Forestale di Caserta; o Comando Stazione Carabiniere San Felice; o Comando Stazione Carabinieri Cancello Scalo; o Comando Provinciale Guardia di Finanza di Caserta; C Commissariato di Polizia di Stato di maddaloni; e Comando di Polizia Locale di San Felice a Cancello.