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Ricorso respinto. Nuzzo resta fuori dalla campagna elettorale

AGGIORNAMENTO. Emilio Nuzzo farà ricorso anche al consiglio di Stato, questa sembra trapelare da San Felice a Cancello.

aggiornamento. Qualcuno sui media aveva definito addirittura la sottocommissione elettorale di Arienzo, presieduta dalla dottoressa Fracassi da “SCUOLE SERALI”, offendendo la reputazione di questi funzionari. Invece è andata così come vi avevamo spiegato il giorno dopo la notizia dell’esclusione in tarda serata. (LEGGI QUI)

Emilio Nuzzo ora potrà ricorrere al Consiglio di Stato, ma chiaramente il Tar sembra aver messo una pietra sopra questa situazione, per questa vicenda si era costituito anche il ministero dell’Interno.

LE MOTIVAZIONI

– il ricorso in esame è infondato per i motivi che seguono;

– le censure spiegate in sede ricorsuale possono essere ricondotte alla tesi secondo cui la sentenza ex art.444 nei confronti del ricorrente è divenuta irrevocabile in data 19/7/2012 mentre la presentazione della candidatura è del 27/4/2019, con avvenuta decorrenza del termine di 5 anni senza che il ricorrente sia incorso nella commissione di altri reati, ragion per cui i reati contestati si sarebbero estinti;

– la materia della incandidabilità per le cariche elettive è attualmente disciplinata dal D. Lgs. n. 235 del 2012 il quale nel disporre, all’art. 15, che l’incandidabilità opera anche nel caso di sentenza definitiva che disponga l’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 c.p.p., prevede, al comma 3, che “la sentenza di riabilitazione, ai sensi dell’art. 178 e seguenti del codice penale, è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità”. In definitiva si sancisce l’incandidabilità a una serie di cariche (tra cui quella di consigliere comunale) di “coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo”;

– chiaramente la disposizione si riferisce al fatto storico della pronuncia della sentenza di condanna, che nella specie è fuori discussione (sulla rilevanza, in questa materia, del “solo dato della condanna, quale condizione ostativa all’assunzione o al mantenimento della carica, indipendentemente dalle modalità di irrogazione ed esecuzione della pena”, cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 11.10.2004, n. 10661);

– in particolare la normativa in questione postula – proprio in applicazione dell’art. 51 Cost. – un’autonoma valutazione, sul piano dell’ordinamento elettorale amministrativo, del disvalore inerente alla condanna penale, a prescindere dalle connesse (anche successive) vicende rilevanti sul piano penalistico o di altri settori dell’ordinamento. Sul punto la Corte di Cassazione ha affermato, proprio con riferimento alle previgenti analoghe previsioni dell’art. 58 del D. Lgs. n. 267/2000, che non assumono rilievo, ai fini del venir meno della causa di incandidabilità, né il fatto che la condanna sia stata sottoposta a sospensione condizionale (che l’art. 166, comma 1 c.p. oggi estende anche alle pene accessorie), né l’avvenuta concessione dell’indulto di cui alla Legge 31 luglio 2006 n. 241, poiché l’incandidabilità non è un aspetto del trattamento sanzionatorio penale del reato, ma si traduce nel difetto di un requisito soggettivo per l’elettorato passivo (Cassazione civile, I, 27.5.2008, n. 13831). La Suprema Corte ha anche precisato che in questa materia opera la compressione del diritto di elettorato passivo che trova la sua giustificazione nel “venir meno di un requisito soggettivo essenziale per l’accesso alle cariche elettive o per la permanenza dell’eletto nell’organo elettivo”, postulato dalla giurisprudenza costituzionale, prescindendo dal fatto che i comportamenti tenuti non siano più censurati o censurabili, in ragione del buon comportamento successivamente tenuto dal suo autore, ad eccezione del caso in cui sia tempestivamente intervenuta la riabilitazione (Cassazione civile, I, 21.4.2004, n. 7593); non a caso, per quanto riguarda la parallela materia dell’elettorato attivo, l’art. 2, comma 2 del D.P.R. n. 223/1967 dispone espressamente che “la sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della previsione del diritto di elettorato”;

– il Collegio ritiene di aderire all’orientamento giurisprudenziale (T.A.R. Lazio, Roma, II, 8.10.2013, n.8696) che reputa corretta l’interpretazione secondo cui è irrilevante la sopravvenuta estinzione del reato, ove non sia intervenuta la sentenza

di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale (art. 15, comma 3 del D. Lgs. n. 235/2012):

 

primo lancio

San Felice a Cancello. Respinto il ricorso di Nuzzo. La campagna elettorale sarà un affare tra Ferrara e Bernardo.

La nostra lettura era stata precisa.

Comincia ora un’altra campagna elettorale, quella degli aspiranti consiglieri comunali. Nella lista che sulla carta prenderà più voti, e cioè Forza Italia, si aprirà una sfida nella sfida senza esclusione di colpi tra molti dei papabili consiglieri comunali. Il quorum delle preferenze sarà vertiginoso.

Nelle altre liste molti giovani, avranno la loro occasione di fare il loro debutto in politica.

Per i 5 stelle sarà questa l’occasione della vita, di sicuro potranno finalmente affacciarsi in Consiglio, e per la prima volta nella storia del Comune, marito e moglie potrebbero fare, in contemporanea, il loro debutto in consiglio comunale.