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Nuzzo, ore decisive per il reintegro. Ecco il ricorso integrale e il punto chiave

San Felice a Cancello. Entro 48 ore si conoscerà la verità sulla possibile riammissione di Emilio Nuzzo e delle sue cinque liste alla competizione elettorale. Questa mattina è stato infatti presentato il ricorso curato dall’avvocato Renato Labriola che ribalta la tesi della commissione mandamentale che ha escluso l’ex primo cittadino dalle elezioni. Ecco il testo integrale dell’istanza:

 

 

 

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA                                                                                        NAPOLI

                           RICORSO IN MATERIA ELETTORALE

EX ART. 129 C.P.A.

Nell’interesse del sig. Emilio Nuzzo nato a San Felice a Cancello  il 09.02.1969 C.F.( NZZLME69B09H834P), in qualità di candidato alle elezioni amministrative del 2019 nel Comune di San Felice a Cancello  ,   rappresentato e difeso, giusto mandato in calce , dall’avv. Renato Labriola (C.F.: LBRRNT64B01B963T) con il quale elettivamente domicilia al seguente indirizzo telematico: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Il sottoscritto professionista dichiara, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo, di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente fax: 0823.213007 o al seguente account pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it.

 

            CONTRO

-il Comune di San Felice a Cancello (P. IVA 00163150618), in persona del Sindaco p.t. con sede in Via Roma 81027 domiciliato telematicamente,come rilevato dal registro ipa al seguente indirizzo pec
protocollo@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it;

– la Sottocommissione Elettorale di Arienzo in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato telematicamente al seguente indirizzo pec:

-l’Ufficio Centrale elettorale di San Felice a Cancello , con sede in Via Napoli, 1, San Felice a Cancello in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato telematicamente,come rilevato dal registro ipa al seguente indirizzo pec:
protocollo@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it

PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

E/O LA CORREZIONE

Del verbale n. 38/2019/S.E.C.I. del 28.04.2019 della Sottocommissione Elettorale di Arienzo in persona del legale rapp.te p.t. notificata il 29 aprile 2019 con cui si ricusa la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di San Felice a Cancello per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di San Felice a Cancello che si terranno il 26 maggio 2019 con eventuale ballottaggio il 9.6.2019 a Emilio Nuzzo nato a San Felice a Cancello  il 09.02.1969 C.F.( NZZLME69B09H834P) e di tutte le liste ad esso collegate come sotto riportate:

1) lista “Paese Libero”

2) lista “Patto dei Moderati – San Felice a Cancello”

3) lista “Emilio Nuzzo Sindaco – San Felice a Cancello nel Cuore”

4) lista “Fratelli d’Italia”

5) lista “San Felice a Cancello – Liberi e Forti”                    

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA

Del diritto del ricorrente Emilio Nuzzo ad essere candidato alla carica di Sindaco del Comune di San Felice a Cancello per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di San Felice a Cancello che si terranno il 26 maggio 2019 con eventuale ballottaggio il 9.6.2019 a Emilio Nuzzo nato a San Felice a Cancello  il 09.02.1969 C.F.( NZZLME69B09H834P) e di tutte le liste ad esso collegate a partecipare alla detta competizione elettorale come sotto riportate:

1) lista “Paese Libero”

2) lista “Patto dei Moderati – San Felice a Cancello”

3) lista “Emilio Nuzzo Sindaco – San Felice a Cancello nel Cuore”

4) lista “Fratelli d’Italia”

5) lista “San Felice a Cancello – Liberi e Forti”

                                             FATTO

Il ricorrente Emilio Nuzzo si è candidato alla carica di Sindaco del Comune di San Felice a Cancello per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di San Felice a Cancello che si terranno il 26 maggio 2019 con eventuale ballottaggio il 9.6.2019 con le liste ad esso collegate come sotto riportate:

1) lista “Paese Libero”

2) lista “Patto dei Moderati – San Felice a Cancello”

3) lista “Emilio Nuzzo Sindaco – San Felice a Cancello nel Cuore”

4) lista “Fratelli d’Italia”

5) lista “San Felice a Cancello – Liberi e Forti”.                

Con verbale n. 38/2019/S.E.C.I. del 28.04.2019 della Sottocommissione Elettorale di Arienzo in persona del legale rapp.te p.t. notificato il 29 aprile 2019 è stata ricusata la suesposta candidatura al ricorrente con la seguente motivazione “….che ai sensi dell’art. 10 comma a) del Dlgs. 31 dicembre 2012 n. 235 (c.d. Legge Severino) non possono essere candidati ……..che l’art. 15 comma 1 del Dlgs. 31 dicembre 2012 n. 235 dispone che <l’incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’Art. 444 del codice di procedura penale…che a norma del comma 3 del medesimo art. 15 l’unica cuasa di estinzione dell’incandidabilità è la sentenza di riabilitazione ai sensi dell’art. 178 e segg. del codice penale…che, così come disposto dall’art. 16 del dlgs n. 235/2012, la condanna in parola concerne un reato che la disciplina previgente aveva già inserito tra le cause ostative alla candidatura della carica di Sindaco (art. 58 D.Lgs. n. 267/2000 successivamente abrogato dalla legge Severino) e, pertanto, la richiamata disposizione del comma 1 dell’art. 15 si applica anche alla sentenza di condanna del Sig. Nuzzo…considerato inoltre che in relazione alla intervenuta estinzione del reato, dalla lettura del dettato normativo, così come chiarito da consolidata giurisprudenza amministrativa in materia, emerge esplicitamente che non può aversi estinzione della situazione di incandidabilità al di fuori dei casi in cui sia intervenuta una sentenza di riabilitazione , adottata ai sensi degli artt. 178 e seguenti c.p. non potendo conseguentemente essere equiparate alla riabilitazione – agli specifici fini della estinzione della incandidabilità – diverse ipotesi in cui si verifichi l’estinzione del reato o degli effetti ai sensi dell’art. 445 c.p.p…..letta la sent. n. 1466/2018 del 28/02/2018 pubblicata il 7/03/2018 , del Tar Campania – Sez. I , con cui  

Il detto provvedimento è palesemente illegittimo e deve essere annullato per i seguenti motivi di

 

                                         DIRITTO

1) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 16 E 10 CO 1 LETTERA A DEL DLGS 235/12 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 63, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190). ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 444 E 445 C.P.P. CON RIFERIMENTO ALL’EFFETTO ESTINTIVO DELLA PENA E ALLA SUA INCIDENZA SULLE CAUSE DI INCANDIDABILITA’. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO

La Commissione elettorale nell’escludere il ricorrente dalla competizione elettorale ha commesso un palese travisamento dei presupposti di fatto che ha protato ad una conseguente violazione della normativa in epigrafe. Infatti come è facile evincere anche dal provvedimento di incandidabilità la sentenza ex art. 444 c.p.p. a carico del ricorrente è divenuta irrevocabile in data 19 luglio 2012 e la presentazione della candidatura è del 27.2019. Orbene dalla irrevocabilità della sentenza ex art. 444 c.p.p. e la presentazione della candidatura sono trascorsi quasi sette anni e quindi è maturato ampiamente il decorso dei cinque anni senza che lo stesso sia incorso nella commissione di altri reati e pertanto i reati contestati al ricorrente si sono estinti. E ciò non è solo una affermazione di questa difesa,bensì discende da un preciso e consolidato orientamento giurisprudenziale fatto proprio anche dal Ministero del’Interno secondo cui  la riabilitazione non opera quando la pena sia stata applicata a seguito di sentenza di patteggiamento, perché l’eliminazione di ogni effetto penale che ad essa consegue, è in tutto equivalente a quella conseguente all’estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti’ ( cfr Cass. Pen. , Sez IV ,sent. n.534 del 18 marzo 1999). Al riguardo occorre evidenziare che la persona condannata non ha interesse ad ottenere la riabilitazione quando si è avvalso del procedimento ex art. 444 cod.proc. pen. ( patteggiamento), in quanto, in tal caso, la legge prevede che, col decorso del tempo stabilito, il reato si estingue ( cfr Cass . penale , Sez.V, sent. n.584 del 3 marzo 2000) . In merito si osserva che ai fini della incandidabilità alla carica di consigliere, l’art. 58, secondo comma, equipara a condanna la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dal primo comma. Il successivo quinto comma stabilisce che l’incandidabilità non opera se è concessa la riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. In ordine alla problematica specificamente sollevata in questa sede, si fa presente che sia con circolare n. 4 del 25 novembre 1998, sia con parere in risposta alla nota Class. n. 15900/TU/00/ del 5 novembre 2009 Ministero il Ministero dell’Interno ha ritenuto, facendo proprio l’orientamento della Corte di Cassazione, precisare che l’effetto estintivo del decorso del termine di cinque anni, disciplinato dal secondo comma dell’art. 445 c.p.p. ( e riguardante il reato e ogni effetto penale), è più ampio di quello previsto dalla riabilitazione (estinzione delle pene accessorie e di ogni effetto penale della condanna).
Siccome per la sentenza di patteggiamento è previsto ‘ex lege’ un effetto estintivo – connesso al decorso del termine quinquennale ed analogo ma più ampio di quello proprio della riabilitazione -, al fine di evitare che la causa di ineleggibilità possa permanere indefinitamente, con evidenti riflessi di incostituzionalità della disciplina, sembra doversi sostenere che la causa di ineleggibilità derivante dalla sentenza in questione venga meno al decorrere del summenzionato termine, qualora non siano intervenute ‘medio tempore’ pronunce ostative.In tal senso si è pronunciata la Cassazione civile, affermando che per il venir meno dell’incapacità legale a ricoprire la carica elettiva, in caso di applicazione della pena su richiesta, è sufficiente il verificarsi della condizione prevista dal secondo comma dell’art. 445 c.p.p. Il mero decorso del tempo determina quindi ‘ipso jure’ la cessazione dell’efficacia impeditiva dell’eleggibilità conseguente alla sentenza di patteggiamento.
Peraltro, l’effetto estintivo previsto ‘ex lege’ è subordinato alla condizione che il condannato non abbia commesso ulteriori delitti o contravvenzioni della stessa indole nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, circostanza questa che può essere accertata tramite l’acquisizione presso l’ufficio del casellario, a norma del primo comma dell’art. 688 c.p.p., del relativo certificato penale. La costruzione argomentativa fin qui svolta è suffragata dalla considerazione che il disposto dell’art. 16, comma primo, del decreto legislativo n. 235/2012, in deroga al regime che sarebbe stato altrimenti applicabile in ossequio all’art. 11 cit. delle preleggi, esclude la rilevanza ostativa delle sole sentenze di patteggiamento anteriori alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 235/2012, così introducendo un regime di favore limitato alle sole fattispecie di applicazione della pena su accordo delle parti, ex art. 444 del codice di procedura penale, e confermando il diverso regime temporale applicabile con riguardo alle sentenze di condanna. Detta differenziazione è coerente con la caratterizzazione premiale che permea l’istituto del patteggiamento, dalla quale discende l’esigenza di evitare conseguenze negative non preventivamente valutate e ponderate dall’imputato al momento della prestazione del consenso (cfr.: del Consiglio di Stato Sezione V Sentenza n. 695, del 06/02/2013, Cass. penale, sez. un., 27.5.2010 n. 35738; idem III, 17.4.2002 n. 905). Invero ciò che in questa sede assume rilevanza dirimente non è l’esistenza in quanto tale a carico del ricorrente di una sentenza ex art. 444 c.p. bensì l’effetto estintivo degli effetti della pena, ben più ampio si ripete, della riabilitazione come effetto del decorso del quinquennio. Da quanto esposto risulta minoritario, ed anche costituzionalmente non orientato, l’orientamento giurisprudenziale menzionato da parte ricorrente nel provvedimento impugnato che erroneamente si focalizza solo sull’esistenza della sentenza ex art. 444 c.p.p. a carico del ricorrente ignorando completamente che l’effetto estintivo del decorso del termine di cinque anni, disciplinato dal secondo comma dell’art. 445 c.p.p. ( e riguardante il reato e ogni effetto penale), è più ampio di quello previsto dalla riabilitazione (estinzione delle pene accessorie e di ogni effetto penale della condanna). Altrettanto in conferente è il richiamo alla sentenza dei Codesto Ecc.mo Tar (la 1466/2018 del 28/02/2018 pubblicata il 7/03/2018) in quanto la stessa fa riferimento ad un lasso temporale (l’anno 2013) in cui il detto quinquennio necessario per l’estinzione del reato non era decorso

P.Q.M.

Voglia l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito respinta ogni contraria istanza, disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, come indicato in epigrafe, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso.                                                                                                             Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

Condannare l’ Amministrazione resistente  al pagamento delle spese ed onorari a favore del sottoscritto avvocato Antistatario .

Avv. Renato Labriola