San Marco Evangelista. Un minore con handicap bisognoso di cure non può attendere che scorrano le liste d’attesa dell’Asl per avere la prestazione, ma deve averla subito. Lo stabilisce un’ordinanza cautelare del Tar Campania, che ha accolto provvisoriamente, in attesa che la causa venga discussa nel merito (maggio 2019), il ricorso presentato dai genitori di un minore tramite il legale Luigi Adinolfi.
La vicenda riguarda il piccolo Vincenzo, di 7 anni e mezzo, residente con i genitori a San Marco Evangelista, affetto da “epilessia con crisi febbrili e afebbrili, e possibile Smeb”, una sindrome che ne ha determinato l’invalidità al 100%, come accertato dall’Inps e dalle Asl di Siena e Caserta, quest’ultima con diagnosi del 3 gennaio scorso, nella quale si prescriveva necessità di assistenza specialistica.
L’odissea del bimbo
Il 9 gennaio 2018 i genitori hanno quindi stipulato un contratto con l’Asl che ha autorizzato la prestazione, limitata alla logopedia e alla psicomotricità, entro un termine di 180 giorni finali. Pochi giorni dopo, il 22 gennaio, padre e madre del piccolo si sono così rivolti al centro di riabilitazione convenzionato con l’Asl, il Centro Antares di San Nicola la Strada, che non si è preso in carico il minore, ma lo ha iscritto in lista di attesa per l’età evolutiva con un ordine progressivo di 900. Il bimbo non ha però ricevuto alcuna prestazione nei 180 giorni previsti, così i genitori hanno dovuto ripetere la visita specialistica dall’Asl e fare un nuovo contratto sempre di 180 giorni, stipulato il 6 novembre scorso. Ancora una volta, il centro di riabilitazione cui si sono rivolti, ha assegnato al bimbo il numero 1218 in lista d’attesa.
A questo punto i genitori del piccolo hanno rotto gli indugi facendo ricorso al Tar, chiedendo la sospensione dell’efficacia del contratto stipulato con l’Asl nella parte in cui prevede un termine finale per la prestazione. “Di fatto – ha scritto l’avvocato Adinolfi nel ricorso – con il sistema di convocare a visita il disabile prevedendo, per una infermità non più revisionabile, un contratto a termine, l’Asl nega l’assistenza. in quanto tutti i centri accreditati hanno liste di attesa che non permettono il rispetto dei 180 giorni di validità del contratto”.