Capodrise/Recale/San Marco Evangelista. Ci tocca ancora parlare dei sei operatori ecologici di Recale, San Marco Ev. e Capodrise, quelli per cui il giudice dopo circa due anni di cause ha ordinato il reintegro nei cantieri dei comuni di residenza: Giuseppe Brillante, Francesco Gaglione, Pompeo Carozza, Giuseppe Tescione, Giovanni Di Palo e Antonio Manzo. Tutti difesi dall’avvocato Dario Abbate.
Il giudice Schiavoni non solo ha ordinato all’azienda CITE il reintegro a tempo indeterminato ma anche il versamento degli importanti dal 2016 al 2018, per ognuno di loro circa 30 mila euro a testa.
Ma nonostante questa sentenza dalla parte del CITE non ne vogliono sapere…
I lavoratori sono stati in Prefettura e hanno protocollato una lettera per una richiesta di intervento del prefetto Ruberto.
La richiesta ufficiale al prefetto di Caserta
Una sentenza che è esecutiva e che non viene rispettata, nonostante la formale notifica delle sentenze a mezzo Pec, non ha ottemperato ad alcuna delle statuizioni del tribunale di Santa Maria.
I lavoratori quindi hanno chiesto al prefetto di convocare l’amministratore unico e legale rappresentante del Cite, si tratta di una 35enne di Salerno.
Una situazione paradossale. Intanto gli operatori ecologici si sono già rivolti alla Fiadel, sindacato diretto da Giulio Testore. Siamo solo al primo tempo di una partita che potrebbe avere dei condizionamenti sugli stessi Comuni e sulla raccolta dei rifiuti.
ECCO UNO STRALCIO DELLA SENTENZA
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) ordina alla convenuta C.I.T.E. – Consorzio Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali S.C.A.R.L., di procedere all’immediato ripristino della concreta funzionalità del rapporto di lavoro con i ricorrenti;
b) condanna la convenuta C.I.T.E. – Consorzio Stabile Interprovinciale Trasporti Ecoambientali S.C.A.R.L., al risarcimento dei danni subiti dalla parte ricorrente stabilendo un’indennità omnicomprensiva, in favore di ciascun lavoratore, in misura pari a quattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla debenza al soddisfo;
c) condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3500,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, con attribuzione.