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Atti del consiglio in ritardo, opposizione furiosa. Cipullo abbandona l’aula

Capodrise. Cresce la tensione a Capodrise. Nel consiglio comunale in svolgimento presso il Municipio, il consigliere Anna Maria Cipullo ha abbandonato l’aula, da unica presente tra le fila della minoranza.

Gli altri tre, Topo, Argenziano e Glorioso, assenti, hanno fatto pervenire una nota, che pubblichiamo alla fine.

La consigliera del rione Marte  ha così esclamato: “Ci negano il diritto di vagliare gli atti nei tempi necessari impedendo di vigilare l’attività comunale! Siamo vittime di accentramento del potere…”.

Prima di uscire ha protocollato questa nota:

Ritenuto in fatto

In data 22 novembre 2018 il consigliere comunale di minoranza e rappresentate del gruppo “movimento civico per Capodrise”,  Anna Maria Cipullo, ha presentata richiesta scritta per il rilascio di copie degli atti del consiglio comunale del giorno 27 novembre 2018 alla quale è stato opposto diniego, ritenendo la sussistenza in capo all’istante del solo diritto di prendere visione degli atti presso la segreteria comunale.

Nonostante i numerosi solleciti, nonché un’ulteriore richiesta al sindaco, volti a far valere il diritto di accesso ampiamente riconosciuto, non è stata data alcuna possibilità al consigliere di estrarre copia degli atti, richiesta avanzata al fine di consentire uno studio più approfondito degli stessi.

Nello specifico, il diniego opposto è stato motivato con il richiamo all’art. 30 del regolamento del consiglio comunale, il quale, al primo comma, dispone che “Gli atti del Consiglio sono depositati nella sala consiliare o nella segreteria del Comune contestualmente alla convocazione dell’adunanza, a disposizione dei Consiglieri, con la proposta di deliberazione, munita dei pareri di cui all’art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e di ogni altro documento utile per l’esame dell’argomento”.

Al riguardo si precisa che, la semplice visione degli atti nella sede comunale non consente ai consiglieri di dar luogo ad un approfondito studio sugli stessi, ciò in virtù del fatto che, nonostante le numerose istanze avanzate da tali soggetti, non è stata mai messa a loro disposizione una stanza munita dei necessari strumenti per l’espletamento delle attività correlate al mandato.

Dopo varie rimostranze, la suddetta richiesta ha avuto riscontro solo il giorno 26 novembre 2018, ovvero circa 24 ore prima del consiglio comunale, con la messa a disposizione delle copie degli atti relativi ai punti all’ordine del giorno.

 

Considerato in diritto

Il diritto di accesso dei consiglieri comunali è strettamente funzionale all’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo degli atti degli organi decisionali dell’ente locale, consentendogli di valutare, con piena cognizione, la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione e di promuovere le iniziative che spettano ai singoli rappresentanti del corpo elettorale locale. Si configura, quindi, come peculiare espressione del principio democratico dell’autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività.

Per la peculiare funzione tutoria degli interessi pubblici, l’esercizio del diritto in esame non è soggetto a particolari limiti e va inteso, alla stregua del diritto di accesso ampiamente riconosciuto, quale diritto di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi.

Il diritto di accesso ed il diritto di informazione dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43 del d.lgs. n. 267/2000, che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il “diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato”.

Dal contenuto della citata norma si evince il riconoscimento in capo al consigliere comunale di un diritto dai confini più ampi sia del diritto di accesso ai documenti amministrativi attribuito al cittadino nei confronti del Comune di residenza (art. 10, T.U. Enti locali) sia, più in generale, nei confronti della P.A. quale disciplinato dalla legge n. 241/90.

Tale maggiore ampiezza di legittimazione è riconosciuta in ragione del particolare munus espletato dal consigliere comunale, affinché questi possa valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l’efficacia dell’operato dell’Amministrazione, onde poter esprimere un giudizio consapevole sulle questioni di competenza della P.A., opportunamente considerando il ruolo di garanzia democratica e la funzione pubblicistica da questi esercitata (a maggior ragione, per ovvie considerazioni, qualora il consigliere comunale appartenga alla minoranza, istituzionalmente deputata allo svolgimento di compiti di controllo e verifica dell’operato della maggioranza).

Quanto ai documenti oggetto del diritto di ostensione,  si fa riferimento a tutti gli atti di competenza del Comune, ivi incluse le informazioni relative all’attività svolta dal Sindaco quale ufficiale di Governo, nonché gli atti che possano essere qualificati “segreti”.

In merito alla questione della sopportazione dei costi connessi all’esercizio del diritto di accesso del consigliere, intesi non solo come costo reale per la produzione dei documenti, bensì anche come costo relativo all’impiego del personale ed all’organizzazione dei servizi, la giurisprudenza è costante nell’affermare il principio della gratuità del diritto del consigliere di prendere visione o di estrarre copia di atti e documenti, in quanto l’esercizio del diritto in parola attiene alla funzione pubblica e non ad un interesse individuale e privato ed un eventuale rimborso del costo di riproduzione potrebbe incidere negativamente sull’intendimento dei consiglieri di approfondire l’esame di questioni nell’interesse della collettività.

 

Alla luce di quanto suesposto si ritiene che nei confronti dei consiglieri comunali di minoranza sia stato posto in essere un comportamento ostruzionistico. Ciò in quanto, nonostante vi sia stata la correzione dell’ingiustificata condotta, con la messa a disposizione delle copie, tale atteggiamento collaborativo è stato posto in essere solo il giorno 26 novembre 2018, ovvero circa 24 ore prima del consiglio, quindi in tempi poco consoni, anche in virtù del consistente numero dei punti all’o.d.g., ovvero  ben 18 argomenti, su cui dar luogo al dibattito.

 

Questa la nota degli altri tre esponenti della minoranza

 

Registriamo e denunciamo un’incomprensibile condotta ostruzionistica nei confronti dei consiglieri comunali di opposizione.  Per il Consiglio comunale convocato per il giorno 27/28 c.m. ci è stato opposto il diniego a poter disporre di copia degli atti, per ragioni che appaiono del tutto ingiustificate e prive di buon senso. Una condotta, per altro, in contrasto con una prassi consolidata che consentiva alle minoranze di consultare la documentazione inviata, tramite posta elettronica, in tempo utile per i necessari approfondimenti dei punti all’o.d.g. della seduta consiliare.

 

A seguito delle nostre rimostranze, la correzione di questa assurda condotta, con la messa a disposizione della copia degli atti, ci è stata comunicata nella giornata di lunedì 26 e quindi in tempi poco consoni, data la consistenza dei punti all’o.d.g. da discutere. Siamo, pertanto a chiedere alla S.V. il rinvio della seduta e ad informarLa che non parteciperemo al Consiglio del 27/28 c.m. in segno di protesta.

Inoltre, nello spirito di collaborazione e al fine di garantire la più ampia partecipazione dei consiglieri, si sollecita, come già più volte richiesto, la convocazione della conferenza dei Capigruppo prima di ogni adunanza consiliare.

 

 

Capodrise 27-11-2018

 

I Consiglieri comunali

 

Filippo Topo

Giuseppe Glorioso

Roberta Argenziano