
Marcianise. Svolta in Cassazione nel procedimento per associazione a delinquere finalizzata alla produzione, distribuzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di merce contraffatta riportante noti marchi internazionali come Gucci, Nike, Tod’s, Prada, Louis Vuitton, Adidas, Moncler, Dolce & Gabbana, Burberry, Ralph Lauren, Harmont & Blaine, Fred Perry, Jeckerson, Liu Jo, Blauer, Fay, Roy Rogers e Hogan.
La Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza di condanna emessa nei confronti di S.A., imputata ai sensi dell’articolo 416 del codice penale, accogliendo il ricorso presentato dalla difesa, rappresentata dall’avvocato Pasquale Acconcia. Le parti civili costituite nel processo erano diverse società titolari dei marchi coinvolti.
La vicenda giudiziaria risale a diversi anni fa e aveva portato all’applicazione di misure cautelari sia in carcere che ai domiciliari. In primo grado erano arrivate condanne per alcuni capi d’imputazione e assoluzioni per altri. In Appello vi era stata una riforma parziale della sentenza, con la dichiarazione di prescrizione per alcune contestazioni e il rigetto della richiesta di prescrizione per il reato associativo.
Proprio su questo punto si è concentrato il ricorso in Cassazione. La Corte d’Appello aveva ritenuto che, trattandosi di reato associativo con condotta perdurante, il termine di prescrizione dovesse essere calcolato facendo riferimento alla data della pronuncia di primo grado. La difesa ha invece sostenuto una diversa interpretazione in ordine alla cessazione della permanenza del reato.
La Cassazione, accogliendo tale impostazione, ha annullato la sentenza con rinvio a un’altra sezione della Corte d’Appello, che dovrà riesaminare la questione relativa alla cessazione della permanenza del delitto associativo e alla conseguente decorrenza dei termini di prescrizione.
Il procedimento torna dunque in Appello per un nuovo giudizio limitato a questo specifico profilo, riaprendo un capitolo giudiziario che sembrava ormai definito.

