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Rischio prestanome, Cassazione chiude caso: 3 tabacchi sotto sequestro

SANTA MARIA CAPUA VETERE. La Corte di Cassazione ha messo un punto fermo sulla vicenda giudiziaria che riguarda Simmaco Maio e Giovanna Enza Fiano, dichiarando inammissibili i ricorsi presentati contro il sequestro preventivo di tre tabaccherie. Il provvedimento, già disposto in precedenza dal Tribunale del Riesame di Napoli, resta dunque pienamente valido.

Al centro dell’inchiesta vi sono attività commerciali formalmente intestate a terze persone ma che, secondo l’accusa, sarebbero in realtà riconducibili a Maio. A quest’ultimo viene contestato il reato di trasferimento fraudolento di valori, ipotesi che si configura quando beni o aziende vengono fittiziamente attribuiti ad altri soggetti per eludere controlli o misure patrimoniali.

La misura reale era stata inizialmente respinta, ma la situazione si è ribaltata dopo l’intervento della Cassazione nel 2025, che aveva annullato il primo diniego chiarendo un principio rilevante: per integrare il reato non è necessario dimostrare una sproporzione tra redditi dichiarati e patrimonio posseduto, essendo sufficiente l’intestazione simulata a terzi con finalità elusive.

Alla luce di tale indirizzo, il Tribunale di Napoli, accogliendo l’appello del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro delle tre tabaccherie, ritenendo concreto il rischio che i beni potessero essere nuovamente trasferiti a prestanome, compromettendo l’efficacia dell’azione giudiziaria.

Contro questa decisione, la difesa aveva presentato ricorso sostenendo la carenza di motivazione sul pericolo attuale e contestando anche il riferimento all’aggravante mafiosa, ritenuta infondata per l’assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata. In particolare, veniva messo in discussione il presunto legame tra la gestione delle attività e ambienti camorristici.

La Suprema Corte ha però respinto ogni doglianza, evidenziando che la motivazione del sequestro è coerente e puntuale e che le censure difensive mirano in realtà a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Inoltre, l’eventuale esclusione dell’aggravante mafiosa non inciderebbe sulla legittimità della misura, fondata sul reato base e sul rinvio a giudizio già disposto.

Con la pronuncia di inammissibilità, i giudici hanno condannato entrambi i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3.000 euro ciascuno a favore della Cassa delle Ammende.

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