NAZIONALE – A fine maggio è entrato in vigore il nuovo decreto “Salva-Casa” che dovrà essere convertito in legge entro il 28 luglio con tutte le relative modifiche che ha subito rispetto alla precedente versione. Il testo del decreto è stato modificato con varie novità che riguardano i cambi di destinazione d’uso e l’allargamento della sanatoria prevedendo anche variazioni di carattere economico.
Una prima novità si riferisce alle difformità che si potranno sanare in quanto non solo potranno essere le irregolarità parziali ma anche quelle essenziali che devono, però, essere realizzate insieme al titolo edilizio e non in un secondo momento. Una seconda novità risiede nel cambio di destinazione d’uso dato che avrà una procedura più semplice con un cambio degli immobili, senza opere o con opere rientranti nell’edilizia libera con la SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività).
Per i piano terra, la sanatoria dovrà essere autorizzata dai Comuni e dalle leggi regionali. Con questo nuovo decreto si cercherà anche di rendere abitabili superfici che hanno dimensioni ridotte come i bilocali fino a 28 metri quadri e i monolocali fino a 20 metri quadri con un’altezza minima di 2,40 metri, così anche i mini appartamenti potranno essere venduti o affittati rispettando le norme igienico-sanitarie.
Anche i sottotetti potranno essere resi abitabili ma non potranno essere modificati né nella forma né sulla superficie rispettando i limiti di distanza vigenti al momento in cui è stata fatta la costruzione. Il decreto precedente fissava al 2% le differenze tra lavori autorizzati e interventi svolti per le superfici superiori a 500 metri quadrati, per poi aumentarlo al 5% col ridursi delle superfici dei locali, ora invece sale al 6% per i piccoli appartamenti.
Per quanto riguarda i costi anche qui ci sono delle sostanziali novità in quanto viene introdotta una proceduta semplificata incaricando il comune ad occuparsi della sanatoria e non più l’agenzia delle entrate. La somma dell’oblazione cambierà in base a se sarà soggetta ad oneri oppure no; nel primo caso si pagherà una somma equivalente al doppio del contributo di costruzione, raddoppiato del 20%, nel secondo caso l’oblazione corrisponderà solo al contributo incrementato del 20%.
Non ci sarà incremento per i lavori che sono conformi alla legislazione attuale e a quella vigente all’epoca dei lavori. ll valore massimo dell’oblazione scende dai precedenti 30mila euro ai 10.328 euro, che si riduce fino ad un minimo di 516 euro nel caso in cui rispetti la doppia conformità.