Capua. Tiene banco ancora in questi giorni la bocciatura della Corte dei Conti circa l’adesione del Comune di Capua nella società Consortile “Agrorinasce”.
La partecipazione alla società consortile avviene mediante versamento al fondo patrimoniale, da parte del Comune, di una quota di € 20.000,00 e all’adesione ai fini statutari. L’analisi della Corte è stata analitica e ha affrontato passo passo l’iter che ha portato la maggioranza a presentare la proposta, poi votata con 9 voti favorevoli nella seduta del 7 luglio del Consiglio comunale. Il parere negativo ha provocato le reazioni della minoranza consiliare che aveva contestato, sin dall’inizio, la giustezza della proposta.
“Mi piacerebbe che Villani in primis, poi a seguire Affinito, Casuccio, De Maio, Di Benedetto, Di Gianni, Gentili, Iorio nonché gli assessori (che in Consiglio Comunale non votano) Nocerino, Frattasi, Corcione, Di Monaco e Giacobone spiegassero come è stata introdotta e discussa in una loro riunione di maggioranza la proposta di adesione alla società consortile Agrorinasce che poi è stata portata in consiglio comunale e votata il 7 luglio scorso. Per completezza nell’appello dovrei chiederlo anche a Castelbuono, che però in quella seduta del 7 luglio era assente. Sono certo che a monte ci sia stata una riunione, perché una scelta così importante per il Comune e le sue casse necessita ovviamente di una discussione collegiale! Vorrei sapere – dice Fernando Brogna – su quali approfondimenti hanno basato la propria scelta visto che la deliberazione della Corte dei Conti potremmo dire ha avuto un effetto devastante su quella proposta. La Corte ha rimarcato che “l’atto deliberativo di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione amministrativa”. Mi viene da chiedere: ma qualcuno ha letto il testo di legge che regolamenta questo argomento prima di presentare la proposta? Ha verificato che il nostro comune fosse in possesso di tutti i requisiti? O il dominus ha presentato la proposta e tutti i componenti della maggioranza l’hanno voltata a fiducia!?”.
Va avanti Brogna nella disamina della che la Corte dei Conti ha fatto sull’istruttoria della delibera, affermando che “nella deliberazione consiliare n. 33 del 7/07/2023 non vi è menzione della motivazione analitica che sorregge l’atto che si propone di approvare – e poi si approva. Come ampiamente riportato, il Comune avrebbe dovuto motivare in modo dettagliato la necessità di tale operazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, evidenziando le ragioni che giustificano tale scelta anche sotto l’aspetto del rapporto costi/benefici fra la gestione diretta o la esternalizzazione del servizio, tale da rendere “efficace, efficiente ed economica” la adesione alla società consortile rispetto ad altre forme di gestione, pure normativamente previste. Manca una qualsivoglia valutazione, attuale e prospettica, in merito agli elementi richiesti dalle norme, inoltre non appaiono chiare, dettagliate e delimitate le attività e i beni di cui s’intende affidare la gestione, talvolta sembra quasi che riguardi l’intero patrimonio immobiliare (scorrendo la discussione tra i consiglieri)”. Praticamente – dice Brogna – non sono riusciti nemmeno a spiegare quello che intendevano fare e su cosa!!!”.
La deliberazione della Corte, evidenzia nella conclusione, come “giova in ultimo porre l’attenzione su quanto disposto dal comma 1 bis dell’art. 3 bis del DL 138/2011: ”Nel caso di affidamento in house, gli enti locali proprietari procedono, contestualmente all’affidamento, ad accantonare pro quota nel primo bilancio utile, e successivamente ogni triennio, una somma pari all’impegno finanziario corrispondente al capitale proprio previsto per il triennio nonché a redigere il bilancio consolidato con il soggetto affidatario. La chiara inadeguatezza evidenziata rileva ai fini del pronunciamento di questa Sezione ex art. 5, comma 3, TUSP, in quanto non consente di effettuare uno scrutinio effettivo e puntuale in ordine” . E Brogna conclude : “Adesso la domanda viene spontanea: sindaco Villani, lei è sempre convinto che l’opposizione non legga la documentazione depositata e che gli attenti lettori delle leggi e dei procedimenti siedano solo tra i banchi di questa maggioranza pasticciona?”