CARINOLA. Si conclude nel peggiore dei modi per i due club coinvolti la vicenda della rissa tra Villaricca e Carinola, dopo la domenica di violenza allo stadio di Mugnano. Anni di squalifica per gli allenatori, partite a porte chiuse e sconfitta a tavolino per entrambe.
Ecco la ricostruzione del giudice sportivo: “il direttore di gara al termine del primo tempo della gara, mentre era intento a rispondere al capitano della Società Villaricca circa i motivi per cui era stato adottato un provvedimento disciplinare nei confronti di un calciatore del Villaricca, notava un gruppo di calciatori di entrambe le società che discutevano animosamente. Notava inoltre che una persona, non presente nella distinta di gara, entrare sul terreno di gioco unitamente ad altre persone, sempre non identificate, i quali si rivolgevano ai calciatori della Carinola con toni forti e veementi.
Dopo tale frangente si avvicinava al direttore di gara il signor Scagliarini Luigi Francesco, allenatore della SSC Carinola, che, con toni vistosamente animati, lo invitava ad intervenire nel capannello che si era format e precisava che alcuni tesserati della propria squadra erano stati minacciati dalle persone sopraggiunte sul tdg, non identificate, ma riconducibili alla Società Villaricca. Scagliarini, voltando le spalle al direttore di gara, si dirigeva verso uno d questi soggetti non riconosciuti e non presenti in distinta, ma riconducibili alla Società Villaricca, sferrandogli un fortissimo calcio al ventre con la pianta del piede, facendolo cadere a terra in preda al dolore per l’aggressione subita.
A questo punto un tesserato della Società Villaricca si avvicinava all’arbitro e gli riferiva che il soggetto aggredito dallo Scagliarini non era altro che il Presidente della Società Villaricca, non riportato in distinta di gara. Scagliarini, dopo aver colpito il predetto soggetto collegato alla Società Villaricca, si incamminava verso l’altra parte del campo ma veniva prontamente inseguito da due persone non identificate, riconducibili al Villaricca, che, una volta raggiuntolo gli sferravano due pugni a mano chiusa all’altezza della nuca e subito dopo un violento calcio all’altezza della schiena. In seguito a ciò lo Scagliarini cadeva al suolo dolorante ed urlava chiedendo aiuto ai propri tesserati e tutto ciò mentre veniva colpito per tutto il corpo da continui calci da parte dei predetti sostenitori.
Da quel momento nasceva una rissa tra i tesserati di entrambe le Società. In esito a ciò, per non essere riconosciuti molti tesserati di entrambe le società si toglievano la maglia. Ciò nonostante il direttore di gara riconosceva, quale partecipanti alla rissa, Tambaro Baldassarre, allenatore della società Villaricca, che sferrava, con propri arti superiori, colpi al volto a persone partecipanti alla rissa che si paravano dinanzi. Riconosceva, altresì, Ferone Carmine, vice capitano della società Villaricca, intento a colpire con calci alla nuca Scagliarini, allenatore della squadra avversaria, che si trovava al suolo, accartocciato su sé stesso nell’intento di proteggersi dai numerosi colpi che stava ricevendo. Infine riconosceva Veneziano Lucio, vice capitano della società Carinola, che sferrava numerosi pugni all’altezza del capo ad un tesserato della società Villaricca.
L’arbitro notava che qualcuno aveva forzato il cancello di accesso al terreno di gioco, appositamente controllato da lui stesso prima della gara e chiuso con un lucchetto, per cui tifosi si riversavano sul campo. Tali tifosi non identificati, ma riconducibili alla società Villaricca, andavano rapidamente incontro all’arbitro minacciandolo verbalmente di lesioni e mostrandogli i pugni, si avvicinavano sempre di più. A questo punto interveniva il calciatore della Società Villaricca, Ogbonna Chukwemekaa, il quale prima richiedeva al direttore di gara di intervenire per sedare la lite e poi vedendo che l’arbitro era minacciato seriamente da persone, come già riferito, non identificate, lo prendeva sottobraccio, facendogli guadagnare la strada degli spogliatoi.
Una volta che l’arbitro era in prossimità dello spogliatoio, insieme al predetto calciatore della società Villaricca, una persona non riconosciuta, ma riconducibile alla società Villaricca, gli impediva di proseguire, bloccandolo con il suo fisico e gli intimava di non sospendere la gara, minacciandolo di lesioni in caso negativo. Ogbonna, non essendo presente alcun addetto al campo e/o responsabile dell’impianto nella zona, ancora una volta veniva in soccorso del direttore di gara spingendo la detta persona e quindi dando all’arbitro la possibilità di rientrare nello spogliatoio.
L’arbitro una volta rientrato nello spogliatoio, tranquillizzatosi, e constatando che la rissa sul campo continuava, decideva di richiedere l’intervento dei carabinieri ma le chiamate davano esito negativo e quindi decideva di chiamare il proprio Organo Tecnico che lo tranquillizzava e successivamente lo faceva raggiungere dall’O.A..
Il direttore di gara insieme all’O.A. decidevano di uscire dallo spogliatoio e raggiunto l’uscio notavano il Sig. Scagliarini Luigi Francesco, allenatore della società Carinola, a terra privo dei sensi. A questo punto si avvicinava al DDG la persona non riconosciuta, ma, come sopra riferito, essere il Presidente della Società Villaricca il qual non curante di quanto accaduto, si rivolgeva con toni accesi e veementi all’O.A. e rivolgeva frasi infamanti contro gli organi designatori e denigratori nei confronti dei DDG. Mentre l’O.A. cercava di tranquillizzare il predetto soggetto, arrivava l’allenatore della società Villaricca, Tambaro Baldassarre che con toni furiosi e provocatori gli urlava frasi minacciose.
L’arbitro visto che si stava creando di nuovo una situazione critica, ritenendo che non ci fossero più i presupposti per proseguire la gara, decideva di rientrare negli spogliatoio definitivamente; Tambaro, mentre il direttore di gara si dirigeva nello spogliatoio, lo seguiva e gli reiterava le minacce; minacce rivolte anche all’OA che cercava di tranquillizzarlo; l’OA mentre l’arbitro trascriveva tutto l’accaduto, chiede intervento delle Forze dell’Ordine. Forze dell’Ordine che arrivavano all’impianto e recatisi presso lo spogliatoio del direttore di gara lo tranquillizzavano, richiedendogli di ricostruire l’accaduto. Infine le forze dell’ordine provvedevano a scortare l’auto con l’arbitro fino all’ingresso dell’autostrada.
Nella decisione viene quindi deliberato che che le prossime 6 gare casalinghe della Società Villaricca vengano disputate a porte chiuse; che la gara di ritorno tra le due Società venga disputata a porte chiuse con la presenza di Commissari di Campo, costo posto a carico di entrambe le Società; di squalificare fino al 16.05.2024 Scagliarini Luigi Francesco, allenatore della Società Carinola; di squalificare fino al 15.05.2025 il Sig. Tambaro Baldassarre, allenatore della Società Villaricca.
La sanzione è aggravata per le recidive reiterate di atti di violenza, minacce rivolte al direttore di gara; di squalificare Ferone Carmine, vice capitano della società Villaricca, per 8 giornate. Sanzione aggravata per le azioni violente poste in essere; di squalificare Veneziano Lucio, vice capitano della società Carinola, per n.6 giornate; di comminare l’ammenda di 1000 euro alla Società Villaricca. Sanzione aggravata per l’omessa vigilanza che ha dato origine alla maggior parte dei fatti sopra indicati nonché per mancata collaborazione dei dirigenti della Società a porre in essere per far termine quanto sorto sul tdg.
Sanzione ridotta per l’encomiabile e fattivo intervento del calciatore Ogbonna Chukwemekaa della società Villaricca Calcio, per salvaguardare l’integrità fisica del direttore di gara, in occasione dei fatti indicati, allontanandolo dai sostenitori della Società Villaricca che minacciosamente gli si avvicinavano, accompagnandolo verso lo spogliatoio, allontanando un sostenitore della Società Villaricca che lo aveva bloccato con il suo fisico e permettendo al DDG l’ingresso nello spogliatoio e fermandosi al di fuori per evitare eventuali ingressi; di comminare l’ammenda di 500 euro alla S. S.C. Carinola.
Sanzione aggravata per la mancata collaborazione dei dirigenti della Società che non hanno posto in essere ogni tipo atteggiamento per far termine quanto sorto sul tdg. rilevata la responsabilità oggettiva di ambedue le compagini e verificato che nessuna delle due società ha posto in essere un qualsivoglia atteggiamento atto a sedare la rissa generatasi e a riportare le condizioni per la prosecuzione della gara, infligge la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/3 a ambedue le società.”