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Silenzio elettorale: la norma è vecchia. I candidati impazzano su facebook

Caserta. Esiste una legge che impone il silenzio elettorale prima della chiamata alle urne. Si tratta della legge 212 del 4 aprile del 1956, ‘Norme per la disciplina della propaganda elettorale”. L’articolo 9 della suddetta legge recita: “Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”.

 

In occasione delle ultime elezioni europee, l’Agcom ha predisposto delle linee guida relative alle piattaforme digitali, come Facebook o Google, con le quali sono stati assunti degli accordi sulla parità di informazione.

La questione diventa più spinosa per quanto riguarda i social, visto che non esiste una vera e propria regolamentazione in merito. La competenza a vigilare sul rispetto del silenzio elettorale è in capo al ministero dell’Interno, Direzione centrale dei servizi elettorale.

Giorgia Meloni ha pubblicato un video lungo 7 minuti per difendersi dalle accuse mosse contro il suo partito. Il leader di Forza Italia ha rilasciato un’intervista durante la sua votazione al seggio. La Lega ha pubblicato sui suoi canali social un video di Salvini invitando a votare per il partito del Carroccio.