SAN NICOLA LA STRADA. Il Consiglio di Stato con la sentenza n.2911 del 09.04.2021 ha calato una pietra tombale sul ricorso elettorale presentato da Loredana De Lucia: Infondato nel merito e finanche inammissibile, perché sprovvisto pure del principio di prova, la sua azione giudiziaria perorata dall’Avv. Renato Labriola, che ha visto bocciata anche dal giudice di appello quanto sancito dal TAR Campania (Napoli). Ancora una volta vittoriosa la linea difensiva del Comune, che in primo grado di giudizio era stata difesa dal solo Avv. Giuseppe Feola e che, davanti al Consiglio di Stato, è stata portata avanti anche dall’Avv. Domenico Santonastaso.
Formalmente improcedibile, ma sostanzialmente favorevole per l’esito della vertenza, invece, è stato valutato l’appello incidentale presentato da Giovanna Campanile con l’Avv. Gaetano Argenziano, già difensore nel primo grado di giudizio, e da ultimo anche con l’Avv. Luca Tozzi. La vertenza elettorale, che aveva visto il TAR di Napoli con la sentenza n.172/2021 in precedenza esprimersi contro le rivendicazioni di Loredana De Lucia, a settembre 2020 già candidata con la lista “Giorgia Meloni per Basile Sindaco Fratelli d’Italia”, quindi a favore della posizione da Giovanna Campanile, quale al tempo candidata con la lista “Movimento Strada Nuova” e, dopo le dimissioni di Antonio Terracciano (eletto in prima battuta e poi nominato Assessore comunale) nelle more subentrata nel Consesso comunale, s’è sviluppata intorno a svariate questioni, nessuna delle quali, però, reputata in grado di sostanziare una sentenza veicolante il riconteggio di schede di alcune sezioni elettorali. In conclusione, il Consiglio di Stato si è limitato ad evidenziare che l’addizione dei 46 voti, da Loredana De Lucia pretesi, ai 1355 voti validi già attribuiti alla coalizione di appartenenza, avrebbe dato un risultato pari a 1401 voti validi, tanti da non consentire comunque il sovvertimento del dato elettorale complessivamente registratosi.
Dunque, a parere del Giudice di appello, il TAR non aveva riscontrato un errore di calcolo nell’applicazione del metodo D’Hondt da parte dell’Ufficio centrale, bensì nella sommatoria effettuata dalla ricorrente, che aveva raggiunto l’erroneo risultato di 1391 voti. Perciò non sussistevano i presupposti per procedere, come preteso dalla ricorrente, ad un nuovo calcolo dei seggi spettanti alla coalizione e alla lista di appartenenza. Buon gioco, dunque, ha avuto la difesa dell’Ente, già in primo grado e poi ribadita in sede di appello, nell’eccepire finanche l’inammissibilità del ricorso perché meramente esplorativo e non dotato del benché minimo principio di prova atto a dare corso a riconteggio. Un’occasione sprecata, anche se la giustizia non ha girato la lama nella “ferita” inferta a chi ha perso poiché non ha condannato Loredana De Lucia al pagamento delle spese di lite.