REGIONALE.
NURSING-UP ESULTA: L’ART. 9 CCNL di COMPARTO E’ STATO RICONOSCIUTO AI TURNISTI. LA CASSAZIONE BACCHETTA LA CORTE D’APPELLO DI NAPOLI.IL PARERE DELL’ARAN NON E’ FONTE NORMATIVA. L’Ufficio legale Regionale del Nursing-up, IZZO-PISCITELLI PARTNERS, ha vinto in Cassazione con sentenza n. 01505/21, depositata il 25.01.2021. La NOTIZIA DESTA INTERESSE perché trattasi dell’annosa e lunga vicenda di cui al diritto previsto dall’Art. 9 CCNL di comparto sanità. STATUISCE FINALMENTE LA CASSAZIONE CHE AI LAVORATORI IN SANITA’ SI APPLICA LA LEGGE SPECIALE! Dunque, l’emolumento di cui in parola va riconosciuto, ai lavoratori turnisti.
Con viva soddisfazione Il Nursing-up è stato l’unico sindacato, tra l’altro di categoria, ( CHE CONTA MIGLIAIA DI SENTENZE PER TUTELA DI QUESTO DIRITTO) a CREDERCI FINO IN FONDO! Infatti, dopo le moltissime sentenze di primo grado favorevoli per i dipendenti, patrocinati tutti sempre dall’Ufficio legale del Nursing-up, la Corte di appello modifica l’orientamento SULL’ERRATA ESTENSIONE DELLA NORMATIVA APPLICATA AL COMPARTO ENTI LOCALI, riformavano “arbitrariamente” le ultime sentenze di primo grado. FINALMENTE oggi, la CASSAZIONE, con un colpo di “saggezza giuridica” HA RIBALTATO un principio che sviliva il diritto dei sanitari turnisti. Ripercorrendo con un breve excursus, si rappresenta come la sentenza RIVOLUZIONARIA, rispetto ai fiumi di parole “sprecate” dalle Corti d’Appello ed anche dai non addetti ai lavori, nasce dall’impugnazione della PRIMA pronuncia della corte d’Appello con destinatari ben tre dipendenti, che aveva patrocinato direttamente l’avv.to Michela Izzo, come in primo grado, quale responsabile generale dell’Ufficio Regionale del Nursing-up. Non vi era dubbio che la pronuncia della Corte d’appello meritava la riforma, difatti si provvedeva ad impugnare in Cassazione con lo STUDIO LEGALE IZZO-PISCITELLI PARTNERS, per due dipendenti (dei tre), QUALI ISCRITTI NURSING-UP, ricorso a firma del Collega Cocilovo.
La Cassazione ha accolto il ricorso del NURSING-UP, laddove ha stabilito che la corte d’appello di Napoli ha omesso di considerare le fonti normative su cui si fonda la pretesa e da cui deve partire la corretta analisi della questione. Difatti l’art. 5 della Legge n° 260 del 27 maggio 1949, (Disposizioni in materia di ricorrenze festive), così come sostituito dallart. 1 della Legge n° 90 del 31 marzo 1954, in atti, prevede – per lipotesi in cui al lavoratore non sia concesso il riposo compensativo – al 3° comma, il diritto alla retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio.A ciò aggiungasi che larticolo unico della Legge 23 aprile 1952 così dispone (testualmente): a tutto il personale di qualsiasi categoria alle dipendenze delle istituzioni sanitarie pubbliche e private compete il riposo nelle feste infrasettimanali.
Il personale che per ragioni inerenti allesercizio deve tuttavia prestare la propria opera nelle suddette giornate, ha diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita. Nel caso che lesigenza del servizio non permetta tale riposo, le Amministrazioni sono tenute al pagamento doppio della giornata festiva. La legge dispone, quindi, che il giorno di festa lavorato deve essere normalmente retribuito oltre all’indennità festiva. Di primo acchito sembrerebbe esserci una contraddizione: se l’infermiere non lavora deve essere corrisposta la normale retribuzione, se lavora deve essere corrisposta la normale retribuzione. In verità, nella prima eventualità deve essere corrisposta la normale retribuzione perché non si deve tener conto nel computo mensile della giornata di festa.
Nella seconda, invece, si applica la stessa regola della prima cioè la retribuzione mensile deve essere normalmente corrisposta (non si deve computare il giorno di festa in negativo) ma essendo stato lavorato, vanno aggiunte nel computo mensile le ore prestate, per cui dette ore saranno nomenclate come straordinario festivo avendo, l’infermiere, lavorato oltre l’orario mensile di base. E’ chiaro che il Collegio incorreva in grave errore laddove sosteneva CHE PER EFFETTO DELLO SVOLGIMENTO DI TURNAZIONE CICLICA L’infermiere che e’ chiamato da turno a svolgere l’attività lavorativa nel giorno festivo INFRASETTIMANALE non deve vedersi corrispondere l’indennità di cui all’art. 9. All’uopo vale la pena soffermarsi con uno schema esemplificativo DI COSA ACCADE PER I RICORRENTI CHE SVOLGONO LA PRESTAZIONE NEI GIONI FESTIVI INFRASETTIMANALI, elementi che non sono stati affatto considerati dalla sentenza di secondo grado. Si è già detto in ricorso che i ricorrenti sono sempre stati assoggettati a turni rotativi nelle 24 ore, con prestazioni lavorative cadenti anche nei giorni festivi (civili e religiosi) infrasettimanali. Si fornisce, così, di seguito, uno schema esemplificativo riproducente l’effettiva turnazione settimanale, prevista nell’azienda in cui i ricorrenti sono inseriti (turnisti h 24) e di un diurnista o fuori turno, riferita ad una settimana in cui cade un giorno festivo infrasettimanale oltre la domenica. Grande soddisfazione è da registrare nella misura in cui TUTTO LO STAFF dell’UFFICIO LEGALE REGIONALE su tale argomento si è impegnato in maniera stringente e su vari livelli, dalla impugnazione in CASSAZIONE, ANCHE CON ALTRE E SUCCESSIVE, all’AZIONE CONTRO LE AZIENDE SANITARIE CHE AVEVANO AGITO PER Il RECUPERO DELLE SOMME DI CUI ALL’ART. 9 CCNL di comparto in forza di deliberazioni illegittime, nonché HA SEMPRE FERMATO L’ARMATA DI ALTRI CHE NONOSTANTE per vocazione avrebbero dovuto provvedere ad una difesa estenuante dei diritti dei lavoratori PENSAVANO BENE DI REMARE CONTO, ANCHE CON AZIONI POCO ORTODOSSE.ù
Questa sentenza è una pietra miliare nella materia di diritto del lavoro, fondamentale per l’intero territorio nazionale che ha tentato più volte di utilizzare vari tavoli per modificare gli orientamenti contrattuali di lettura, senza riuscirvi. Il NURSING- up e TUTTI I SUOI ISCRITTI hanno ben riposto le aspettative risolutorie della vicenda nella RISCONTRO GIURIDICO da sempre affidato alla passione e perseveranza caratterizzanti lo STUDIO LEGALE IZZO-PISCITELLI PARTNERS, quale UFFICIO LEGALE REGIONALE NURSING-up.