
San Felice a Cancello. Dopo 2 mesi dalla sentenza del Tar non è stato presentato appello contro la decisione dei giudici amministrativi. Circostanza che rende praticamente chiusa la vicenda. I giudici hanno annullato l’ordinanza di demolizione ad un’azienda agricola a San Felice a Cancello: il Tar Campania accolse, il 19 giugno scorso, il ricorso della famiglia Nuzzo. A riportarlo è Cronache di Caserta.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha accolto il ricorso presentato dai componenti della famiglia Nuzzo (quella dell’attuale primo cittadino) contro l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di San Felice a Cancello nel mese di aprile del 2023.
I giudici dell’Ottava Sezione hanno annullato il provvedimento repressivo che diffidava i proprietari al ripristino dello stato dei luoghi in una vasta area adibita ad azienda agricola situata in via Grotticella.
La vicenda ha avuto origine a seguito di un sopralluogo tecnico effettuato dal personale comunale nella primavera del 2023. Durante l’ispezione, i tecnici dell’ente avevano contestato la presenza di una pluralità di strutture prive, a loro avviso, dei necessari permessi edilizi: tra queste figuravano un capannone a cinque campate adibito alla trasformazione di prodotti agricoli, un manufatto ad uso ufficio, diverse tettoie a protezione di impianti e celle frigorifere, oltre ad alcuni locali adibiti a servizi igienici.
A fronte della mancata esibizione dei titoli nei termini ristretti concessi dalla diffida, il Comune aveva ingiunto l’abbattimento delle opere.
I proprietari, difesi in giudizio dall’avvocato Rosa Persico, si sono opposti all’ordinanza evidenziando come l’intera evoluzione dell’insediamento produttivo fosse sorretta da una sequenza articolata di autorizzazioni depositate e rilasciate nel tempo dagli stessi uffici comunali, tra cui la concessione edilizia del 1997, successive Dia, Scia e il rilascio del certificato di agibilità nel 2011.
Data la complessità delle contrapposte ricostruzioni, il Tar ha affidato una dettagliata verificazione tecnica al Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale “Luigi Vanvitelli”. L’indagine peritale ha confermato l’esistenza e la tracciabilità della documentazione edilizia, ritenendola idonea a supportare la struttura dell’azienda.
Nel merito della decisione, la Sezione presieduta dal giudice Paolo Corciulo ha riscontrato un evidente difetto di istruttoria e di motivazione nell’operato del Comune, rappresentato dall’avvocato Stefano La Marca.
I giudici hanno chiarito che, a fronte di una pluralità di licenze edilizie formalmente emesse, l’ente locale non poteva limitarsi ad affermare in modo generico l’assenza di titoli abilitativi, ma avrebbe dovuto motivare in maniera puntuale ed esaustiva per quale ragione i permessi esistenti non fossero ritenuti idonei a giustificare le singole opere.

