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Confisca definitiva della villa del fratello del ras

 

CASAL DI PRINCIPE. Si chiude definitivamente davanti alla Corte di Cassazione la lunga vicenda giudiziaria relativa alla confisca di una villa e di un terreno situati a Casal di Principe e riconducibili a Renato Corvino, fratello di Romolo Corvino, figura legata al clan dei Casalesi.

 

La Seconda Sezione della Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’uomo contro il decreto con cui la Corte d’Appello di Napoli aveva già rigettato la richiesta di annullamento della misura patrimoniale.

 

Il procedimento trae origine dalla confisca disposta dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nel 2013 nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali e successivamente divenuta definitiva. Nel 2025 Corvino aveva tentato di ottenere la revoca del provvedimento sostenendo l’esistenza di elementi nuovi che, a suo dire, avrebbero dimostrato sia l’insussistenza della sua pericolosità sociale sia la legittimità delle somme impiegate per l’acquisto dell’immobile.

 

Tra le argomentazioni della difesa figurava una sentenza emessa nel 2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, divenuta irrevocabile l’anno successivo, relativa al procedimento denominato “Aurora + altri”. In quel caso era stata esclusa l’aggravante mafiosa, circostanza che secondo i legali avrebbe inciso sulle valutazioni che avevano portato alla misura di prevenzione.

 

I giudici della Cassazione hanno però condiviso le conclusioni della Corte d’Appello partenopea, evidenziando che il giudizio sulla pericolosità sociale di Corvino non si fondava esclusivamente sugli elementi emersi in quel processo. Nella valutazione complessiva sono stati infatti richiamati precedenti penali per reati quali tentata estorsione e associazione per delinquere, oltre al contesto familiare ritenuto collegato all’area di influenza del clan Bidognetti.

 

La Suprema Corte ha inoltre respinto le obiezioni riguardanti il momento dell’acquisto dell’immobile, risalente al 1990, ritenendo che tale circostanza fosse già conosciuta e valutabile nel procedimento originario e non rappresentasse quindi un elemento nuovo utile a giustificare la revoca della confisca.

 

Rigettate anche le contestazioni relative alla sproporzione tra il valore del bene e le disponibilità economiche del ricorrente. Secondo i giudici, tale aspetto era stato già esaminato nel procedimento conclusosi con la confisca definitiva e non poteva essere nuovamente rimesso in discussione.

 

Con la decisione depositata il 29 maggio 2026, la Cassazione ha dunque confermato integralmente i precedenti pronunciamenti, disponendo anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione di 3mila euro a favore della Cassa delle ammende.

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