
Calvi Risorta. Una presunta frode fiscale legata al commercio di automobili torna al centro dell’attenzione giudiziaria dopo l’intervento della Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate contro una concessionaria dell’area calena. I giudici hanno annullato la decisione favorevole ottenuta dalla società nei precedenti gradi di giudizio e disposto un nuovo esame della vicenda.
L’origine del contenzioso risale a un accertamento fiscale relativo all’anno 2013. L’amministrazione finanziaria contestava alla concessionaria la detrazione dell’Iva su due operazioni di acquisto effettuate tramite una società ritenuta una “cartiera”, ovvero un soggetto formalmente esistente ma utilizzato, secondo l’accusa, per operazioni irregolari.
Sia in primo grado che in appello la società aveva ottenuto ragione. I giudici avevano infatti ritenuto dimostrata l’effettiva compravendita delle vetture e avevano escluso elementi sufficienti per provare la consapevolezza della concessionaria rispetto a eventuali condotte fraudolente del fornitore.
La Suprema Corte ha però evidenziato un principio diverso. Nelle cosiddette operazioni soggettivamente inesistenti, infatti, non è sufficiente accertare che il bene sia stato realmente ceduto. Occorre verificare anche se l’acquirente fosse a conoscenza, oppure avrebbe potuto accorgersi con la normale diligenza, dell’esistenza di un meccanismo evasivo.
Nel ricorso, l’Agenzia delle Entrate aveva richiamato diversi elementi considerati sospetti: la sede della società fornitrice risultata irreperibile, l’assenza di personale dipendente, un volume d’affari elevato raggiunto in tempi molto rapidi e la vendita sistematica delle automobili a prezzi inferiori a quelli di mercato.
Secondo la Cassazione, questi aspetti avrebbero richiesto un approfondimento maggiore. Per questo motivo la sentenza è stata annullata e gli atti sono stati rinviati alla Corte di giustizia tributaria della Campania, chiamata ora a riesaminare il caso e a pronunciarsi nuovamente sulla legittimità della detrazione Iva contestata dal Fisco.

