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Soldi del clan nei negozi e amicizie coi boss, confisca da 5 milioni per imprenditore

MARCIANISE. Si chiude definitivamente la lunga vicenda giudiziaria relativa alla confisca dei beni riconducibili a Nicola Negro e ai suoi familiari. La seconda sezione della Corte di Cassazione, presieduta da Luigi Agostinacchio, ha infatti dichiarato inammissibili i ricorsi presentati contro il rigetto dell’istanza di revoca della misura patrimoniale.

Il procedimento affonda le radici nel giugno del 2010, quando il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – sezione Misure di Prevenzione – dispose il sequestro e la successiva confisca di beni ritenuti nella disponibilità di Negro. Il patrimonio, stimato in circa cinque milioni di euro, comprendeva partecipazioni societarie nelle aziende di costruzioni, immobili tra Portico di Caserta, Capodrise e Sessa Aurunca, oltre a due auto di grossa cilindrata (Audi e Mercedes), conti correnti e polizze assicurative.

Secondo la Direzione distrettuale antimafia di Napoli, Negro sarebbe stato un presunto prestanome del clan Belforte, utilizzato per il riciclaggio di denaro di provenienza illecita attraverso attività commerciali nel settore della pelle e delle calzature. Inoltre, gli venivano attribuiti legami con i fratelli Salvatore e Domenico Belforte, vertici dell’organizzazione, nonché un ruolo nel favorire la latitanza di Gaetano Piccolo.

Nel tentativo di ribaltare il quadro, la difesa ha provato a riaprire il caso sostenendo la presenza di nuovi elementi, tra cui una consulenza tecnica volta a dimostrare la compatibilità tra i beni confiscati e i redditi leciti della famiglia. Secondo i ricorrenti, tali aspetti non sarebbero stati adeguatamente considerati nei precedenti giudizi.

La Cassazione, però, ha respinto questa impostazione, ribadendo che la revoca di una confisca può essere concessa solo in presenza di elementi realmente nuovi, ossia non conosciuti né conoscibili al momento del processo. Una diversa interpretazione tecnica di dati già acquisiti non è sufficiente.

I giudici hanno inoltre sottolineato la distinzione tra processo penale e procedimento di prevenzione: eventuali sviluppi in sede penale non incidono automaticamente sulla validità della confisca, se restano invariati i presupposti che ne hanno determinato l’applicazione.

Infine, la Corte ha richiamato il principio della stabilità del giudicato, chiarendo che gli strumenti di revoca non possono essere utilizzati per riaprire vicende già definite o per sopperire a strategie difensive non adottate in passato.

Con questa decisione, la Cassazione conferma una linea rigorosa: le misure di prevenzione patrimoniali, una volta definitive, possono essere rimesse in discussione solo in circostanze eccezionali e ben documentate.

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