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Ristorante di lusso e operazioni societarie, stangata per 3

 

CASAL DI PRINCIPE. La seconda sezione della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati da Joseph Danilo Iacoviello, Antonio Esposito e Alessandro Gigante, coinvolti in un procedimento giudiziario legato alla gestione societaria del ristorante Cabreo, noto locale situato nel centro di Firenze.

La vicenda ruota attorno ad alcune operazioni economiche riguardanti la società Onda s.r.l., proprietaria dell’attività commerciale. Secondo l’impianto accusatorio, le quote dell’azienda sarebbero state interessate da una serie di passaggi societari ritenuti sospetti, con intestazioni considerate fittizie e movimenti di denaro difficili da ricostruire. Per gli investigatori si sarebbe trattato di un sistema finalizzato a ostacolare l’identificazione della reale origine dei capitali impiegati nell’operazione.

Nel corso delle indagini sarebbe emersa una rete di trasferimenti societari caratterizzata da modalità giudicate anomale: assegni incassati, intestazioni formali a soggetti ritenuti prestanome e numerose movimentazioni di contante non tracciabile. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, tali operazioni avrebbero avuto lo scopo di mascherare la provenienza delle somme utilizzate per acquisire e gestire il ristorante.

Al centro dell’inchiesta compare anche Giordano Arbolino, indicato dalla Direzione distrettuale antimafia in rapporti con uomini legati alla fazione legata alla famiglia Schiavone del clan dei casalesi. In base alla ricostruzione investigativa, Arbolino avrebbe gestito l’attività di ristorazione insieme ad altri soggetti, tra cui Iacoviello, dopo l’acquisizione del locale con capitali ritenuti provenienti da attività estorsive ai danni di commercianti della zona di Aversa.

Joseph Danilo Iacoviello è stato ritenuto responsabile del reato di reimpiego di denaro di provenienza illecita. I giudici hanno ritenuto che, pur non essendo stata dimostrata la consapevolezza di una specifica origine mafiosa delle somme, fosse comunque evidente la conoscenza della natura illegale dei fondi utilizzati nell’operazione.

La decisione della Cassazione si basa su diversi elementi probatori raccolti nel corso dell’inchiesta, tra cui intercettazioni telefoniche, modalità ritenute sospette nei trasferimenti di denaro e l’utilizzo di contanti e assegni indicati solo formalmente negli atti notarili.

Per Antonio Esposito e Alessandro Gigante la Suprema Corte ha respinto anche il ricorso relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, ritenendo corretta la valutazione espressa in Appello. Con la pronuncia definitiva, i giudici hanno dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, disponendo per ciascun ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pari a 3mila euro da versare alla Cassa delle ammende.

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