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Carni lavorate in un laboratorio sporco, stangata per imprenditore

 

Capua. La Corte di Cassazione ha messo definitivamente la parola fine alla vicenda giudiziaria che ha coinvolto un imprenditore di Capua, M.A.L., condannato per gravi irregolarità in materia di sicurezza alimentare. La Terza Sezione Penale ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’uomo, rendendo così definitiva la sentenza di condanna pronunciata in primo grado.

Il procedimento trae origine da controlli effettuati nel novembre del 2017 all’interno di un’attività commerciale operante nel settore della lavorazione delle carni. In quell’occasione, gli accertamenti avevano evidenziato condizioni igienico-sanitarie fortemente compromesse: il laboratorio risultava privo dei requisiti previsti dalla legge, con ambienti invasi da sporcizia e non idonei alla manipolazione di alimenti destinati al consumo umano.

Con sentenza del 14 maggio 2020, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere aveva riconosciuto l’imprenditore responsabile del reato previsto dalla legge 283 del 1962, infliggendo una sanzione pecuniaria pari a 3.000 euro. Dopo la condanna, la difesa aveva tentato la strada dell’appello, poi trasformato in ricorso per Cassazione.

Nel ricorso venivano contestati diversi aspetti della decisione di primo grado: dalla mancata concessione della non menzione della condanna fino alla richiesta di applicazione della particolare tenuità del fatto, oltre a presunti errori nella valutazione delle prove raccolte durante i controlli.

La Suprema Corte ha però respinto tutte le doglianze, sottolineando come lo stato di cattiva conservazione degli alimenti possa essere dimostrato anche senza specifiche analisi di laboratorio, quando le condizioni dei locali risultano oggettivamente incompatibili con le norme igieniche. Proprio l’elevato grado di degrado riscontrato ha portato i giudici a escludere qualsiasi ipotesi di lieve entità del reato.

Secondo la Cassazione, le censure sollevate miravano in realtà a una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Con la pronuncia di inammissibilità, la condanna diventa quindi definitiva, chiudendo la vicenda giudiziaria.

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