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Poliziotto trasferito per un finto incidente: spunta l’amico avvocato

CASERTA. Avrebbe suggerito un falso sinistro e l’affidamento della pratica a un legale amico

Il Consiglio di Stato ha confermato il trasferimento d’ufficio di un assistente capo della Polizia Stradale di Caserta Nord, ritenuto responsabile di condotte in contrasto con i doveri d’istituto, e la sospensione dal servizio per un mese. La decisione ribadisce la piena legittimità del provvedimento già validato dal TAR Campania.

La vicenda e le accuse

Secondo quanto emerso da una relazione interna, l’agente avrebbe proposto al padre di un ragazzo deceduto in un incidente di rivolgersi a un avvocato di sua conoscenza per il risarcimento. Per sostenere tale scelta, avrebbe offerto 5mila euro a un amico di un collega affinché intercedesse. Inoltre, avrebbe ipotizzato di inscenare un sinistro stradale fittizio per ottenere un guadagno illecito.

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha ritenuto tali comportamenti gravemente lesivi dell’immagine dell’Amministrazione e tali da creare un’incompatibilità ambientale, giustificando lo spostamento a Campobasso e la sanzione disciplinare.

Il ricorso dell’agente

Il poliziotto aveva impugnato il decreto di trasferimento (datato 16 dicembre 2022) e il provvedimento disciplinare del 5 luglio 2023, sostenendo carenze nell’istruttoria, eccessiva severità e conseguenze pesanti sulla vita familiare per la distanza dalla residenza. Il TAR Campania aveva però respinto entrambe le contestazioni.

La decisione finale

Il 28 luglio 2025 il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello, ricordando che il trasferimento per incompatibilità ambientale è uno strumento discrezionale, volto a proteggere il buon funzionamento e il prestigio degli uffici di polizia, e può essere disposto anche senza un procedimento disciplinare concluso.

I giudici hanno giudicato attendibile la relazione di servizio, corroborata da testimonianze coerenti, e hanno evidenziato che l’agente era già stato coinvolto in episodi analoghi con lo stesso legale. Per la Sezione VI, le esigenze personali non possono prevalere sull’interesse pubblico a garantire l’integrità e l’efficienza del servizio.

Il provvedimento di sospensione è stato considerato proporzionato e conforme alle previsioni del D.P.R. n. 737/1981. Con la sentenza, è stato così confermato sia il trasferimento alla Questura di Campobasso sia la sanzione disciplinare, a tutela dell’immagine della Polizia Stradale.

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