
Caserta. La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di P.L., 58enne originario di Caserta, confermando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Napoli il 23 settembre 2024, che a sua volta aveva confermato la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 17 luglio 2020, relativa a reati di detenzione e spaccio di cocaina.
La vicenda giudiziaria
L’uomo era stato riconosciuto colpevole di aver custodito e venduto droga, nello specifico cocaina ad elevata concentrazione, all’interno della propria abitazione. Le indagini avevano documentato una cessione diretta della sostanza a una persona che si era recata a casa sua. Nell’appartamento erano stati trovati 12 grammi lordi di cocaina, potenzialmente suddivisibili in 45 dosi, oltre a materiale per il confezionamento e 70 euro in contanti, dei quali l’imputato non ha saputo giustificare la provenienza.
Il legale difensore, in sede di Cassazione, aveva basato l’istanza su due motivazioni principali: la mancata applicazione dell’articolo 131-bis del codice penale (particolare tenuità del fatto), evidenziando l’approccio rudimentale dell’imputato, l’assenza di misure di protezione, la sua collaborazione e la quantità ridotta della droga sequestrata; inoltre, si era chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche con effetto prevalente sulla recidiva, e l’applicazione della pena nel limite minimo previsto.
Il giudizio della Cassazione
Il Collegio, presieduto da Vito Di Nicola e con relatore Vittorio Pazienza, ha bocciato tutte le contestazioni della difesa. I magistrati hanno ritenuto corrette le conclusioni dei giudici di merito, escludendo la particolare tenuità del fatto in considerazione della recidiva, dell’elevato livello di purezza della sostanza (61-63%), della presenza di strumenti per il dosaggio e della modalità operativa dello spaccio, dimostrata dalla visita dell’acquirente.
Riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti, la Suprema Corte ha ricordato che la valutazione del bilanciamento tra le circostanze attenuanti e aggravanti non può essere messa in discussione in Cassazione, salvo la presenza di motivazioni nuove e decisive, che nel caso specifico non sono emerse.
La conclusione del procedimento
Il ricorso è stato dunque respinto e sono state confermate integralmente le condanne dei primi due gradi di giudizio. Il 58enne dovrà anche farsi carico delle spese processuali.
La decisione si inserisce nel filone giurisprudenziale che affronta con rigore i reati legati al traffico di stupefacenti, soprattutto quando emergono precedenti penali e comportamenti strutturati, anche se non sofisticati, mirati allo spaccio.
Una sentenza che riconosce il valore probatorio delle indagini e la coerenza delle decisioni prese nei precedenti gradi di giudizio.