SANTA MARIA CAPUA VETERE. Col primo ricorso, è stato riconosciuto il diritto, rivendicato dalla docente, alla precedenza ex art. 33, comma 5, della legge n. 104/1992, per l’assistenza al genitore, nelle operazioni di mobilità interprovinciali del personale docente. La sentenza di accoglimento del ricorso è stata emessa dal Tribunale di S. Maria C.V, Sezione Lavoro.
La seconda questione ha invece riguardato l’annosa questione delle nomine a tempo determinato dei docenti mediante l’algoritmo. In questo caso all’inizio dell’anno scolastico l’Ufficio Scolastico provinciale di Brescia aveva considerato il docente rinunciatario per tutte le sedi disponibili, per supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, non avendo egli barrato anche le opzioni di nomina su spezzoni di cattedra.
In effetti, l’Amm.ne avendo constatato che, nel primo turno di nomina, il docente non aveva potuto essere nominato su spezzoni di cattedra, non lo ha poi convocato nel secondo turno di nomina, in cui risultavano disponibili sedi per supplenze di lunga durata considerandolo rinunciatario per tutte le ipotesi di nomina.
Orbene, il Tribunale di Brescia Sezione Lavoro in sede collegiale ha accolto il reclamo patrocinato dall’avv. Pasquale Marotta, avverso un’Ordinanza di rigetto sul 700 proposto ed ha riconosciuto il diritto alla nomina con decorrenza giuridica dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 31/08/2025.

