
Casapesenna. La Corte di Cassazione ha stabilito che Vincenzo Zagaria, esponente di spicco del clan dei Casalesi detenuto nel carcere di Sassari in regime di 41 bis, non potrà utilizzare lettori CD per ascoltare musica. La decisione è stata presa dalla prima sezione della Suprema Corte in seguito al ricorso presentato dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap) contro un’ordinanza del tribunale di sorveglianza di Sassari.
Inizialmente, il magistrato di sorveglianza aveva accolto la richiesta del detenuto, autorizzandolo a utilizzare un lettore CD senza restrizioni di orario e a procurarsi dischi musicali in vendita libera tramite l’amministrazione penitenziaria o l’impresa di mantenimento. Tuttavia, il Dap si è opposto a questa decisione, sostenendo che la sorveglianza notturna nelle carceri è ridotta e che i supporti musicali potrebbero essere manipolati per scopi impropri.
Il tribunale di sorveglianza di Sassari aveva respinto il ricorso del Dap, ritenendo che il lettore CD fosse equiparabile a televisori e radio, già permessi senza limiti di orario. Inoltre, aveva giudicato eccessiva la restrizione dell’uso del lettore CD esclusivamente alle ore diurne, considerandola una limitazione indebita di un diritto del detenuto.
Di fronte a questa situazione, la casa circondariale di Sassari, il Dap e il Ministro della Giustizia hanno fatto ricorso alla Cassazione, lamentando che il tribunale non avesse considerato l’impatto organizzativo che l’uso del lettore CD in orario notturno avrebbe potuto avere sulla gestione del carcere. Nella sezione dedicata ai detenuti sottoposti al 41 bis, infatti, i controlli devono essere rigorosi, sia per la sicurezza esterna dei dispositivi sia per evitare un uso improprio dei supporti magnetici, che potrebbero essere sfruttati per monitorare la presenza degli agenti.
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che la regolamentazione dell’uso del lettore CD rientri nelle prerogative organizzative del carcere. Secondo la Suprema Corte, il giudice di sorveglianza non può assumere un ruolo gestionale e sostituirsi all’amministrazione penitenziaria, la quale ha evidenziato problematiche significative di sicurezza e controllo.

