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Concorso docenti a tempo indeterminato, insegnante vince al Tar: “Servizio più rilevante del titolo”

CASERTA. Importante ed innovativa sentenza è stata  emessa dal Tar Lazio-Roma in materia di concorso  straordinario per reclutamento  di docenti con contratto  a tempo indeterminato .

A tale procedura  concorsuale potevano partecipare coloro  che avevano il titolo  di studio idoneo  per l’accesso all’insegnamento nella classe di concorso richiesta nonché una pregressa esperienza  triennale d’insegnamento  nelle scuole  statali  di cui almeno un anno nella specifica classe di concorso  per cui il docente  concorreva.

Una docente, in possesso della laurea specialistica  in architettura e del diploma di Liceo  Artistico Sperimentale Michelangelo con indirizzo Pittura  e Decorazione Pittoria,  e con esperienza  minima triennale di insegnamento  richiesta,  di cui  un anno  nella specifica classe di concorso A010 “Discipline  e Grafico Pubblicitarie” aveva presentato  domanda di partecipazione al concorso straordinario per la Regione Campania. La candidata  aveva, poi, superato le prove scritte e la prova orale  ed era  in attesa di essere nominata in ruolo.

Tuttavia, l’USR Campania disponeva l’esclusione della candidata ritenendo che la stessa non possedeva i requisiti poiché per poter  accedere a tale classe  di concorso A010 occorreva un titolo congiunto consistente nella laurea specialistica in architettura  o ingegneria edile con diploma  di maturità d’arte, applicata, conseguito nelle seguenti sezioni: Arte  della Fotografia; Arte della Fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria.

La candidata, però, era in possesso  di un diploma  di maturità  d’arte non rientrante  tra le sezioni sopra  indicate.

Orbene, il Tar Lazio, Sezione Terza bis, condividendo  le argomentazioni difensive, addotte  dall’Avv. Pasquale Marotta per conto  della candidata, ha accolto il ricorso affermando il seguente principio di diritto ….” “Dirimente, ai fini della risoluzione della controversia, è la circostanza che il

mancato possesso di un valido titolo di accesso all’insegnamento sulla classe di

concorso A010 sia stato rilevato dall’articolazione regionale del Ministero intimato dopo diversi anni, nel corso dei quali la stessa amministrazione ha riconosciuto detto titolo di studio valido ai fini dell’insegnamento, tanto che la ricorrente, come sopra anticipato, è stata iscritta per diverso tempo nelle Graduatorie provinciali per le supplenze, conseguendo, per l’effetto, una apprezzabile esperienza di insegnamento in qualità di docente, pur precaria.

La procedura di inclusione nelle GPS e assegnazione degli incarichi di insegnamento contempla infatti una fase di verifica dei titoli da parte degli uffici scolastici provinciali.

Nel caso di specie, l’amministrazione all’atto delle periodiche valutazioni dei titoli della ricorrente, li ha ritenuti idonei all’insegnamento nella classe A-10 (cfr. i decreti del 29.3.2021 e 2.12.2022 versati in atti sub docc. nn. 25-27 ) e ha stipulato con la medesima docente plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, tanto da consentirle di poter maturare i requisiti di servizio necessari per partecipare alla procedura concorsuale in argomento.

Il Collegio ritiene dunque meritevole di conferma l’indirizzo giurisprudenziale che, con specifico riferimento alla procedura straordinaria oggetto del ricorso, ha ritenuto sussistente il legittimo affidamento maturato dal candidato sulla validità del suo titolo di studio ai fini dell’insegnamento sulla classe di concorso anelata, in ragione della pregressa esperienza maturata nella medesima, sulla base di atti di riconoscimento adottati dalla stessa amministrazione in merito alla idoneità del titolo ai fini dell’insegnamento, come docente precario.

Il Tar ha altresì precisato che “…l’univoco e protratto comportamento dell’Amministrazione risulta pertanto ragionevolmente idoneo e sufficiente ai fini della maturazione, nel tempo, della convinzione di buona fede dell’interessata che il proprio diploma fosse idoneo all’insegnamento svolto, e quindi ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro precario, ben potendo la medesima interessata, in caso contrario, orientare diversamente le proprie scelte lavorative e di studio.