CASERTA. Importante ed innovativa sentenza è stata emessa dal Tar Lazio-Roma in materia di concorso straordinario per reclutamento di docenti con contratto a tempo indeterminato .
A tale procedura concorsuale potevano partecipare coloro che avevano il titolo di studio idoneo per l’accesso all’insegnamento nella classe di concorso richiesta nonché una pregressa esperienza triennale d’insegnamento nelle scuole statali di cui almeno un anno nella specifica classe di concorso per cui il docente concorreva.
Una docente, in possesso della laurea specialistica in architettura e del diploma di Liceo Artistico Sperimentale Michelangelo con indirizzo Pittura e Decorazione Pittoria, e con esperienza minima triennale di insegnamento richiesta, di cui un anno nella specifica classe di concorso A010 “Discipline e Grafico Pubblicitarie” aveva presentato domanda di partecipazione al concorso straordinario per la Regione Campania. La candidata aveva, poi, superato le prove scritte e la prova orale ed era in attesa di essere nominata in ruolo.
Tuttavia, l’USR Campania disponeva l’esclusione della candidata ritenendo che la stessa non possedeva i requisiti poiché per poter accedere a tale classe di concorso A010 occorreva un titolo congiunto consistente nella laurea specialistica in architettura o ingegneria edile con diploma di maturità d’arte, applicata, conseguito nelle seguenti sezioni: Arte della Fotografia; Arte della Fotografia artistica, arte della grafica pubblicitaria e della fotografia, arte pubblicitaria.
La candidata, però, era in possesso di un diploma di maturità d’arte non rientrante tra le sezioni sopra indicate.
Orbene, il Tar Lazio, Sezione Terza bis, condividendo le argomentazioni difensive, addotte dall’Avv. Pasquale Marotta per conto della candidata, ha accolto il ricorso affermando il seguente principio di diritto ….” “Dirimente, ai fini della risoluzione della controversia, è la circostanza che il
mancato possesso di un valido titolo di accesso all’insegnamento sulla classe di
concorso A010 sia stato rilevato dall’articolazione regionale del Ministero intimato dopo diversi anni, nel corso dei quali la stessa amministrazione ha riconosciuto detto titolo di studio valido ai fini dell’insegnamento, tanto che la ricorrente, come sopra anticipato, è stata iscritta per diverso tempo nelle Graduatorie provinciali per le supplenze, conseguendo, per l’effetto, una apprezzabile esperienza di insegnamento in qualità di docente, pur precaria.
La procedura di inclusione nelle GPS e assegnazione degli incarichi di insegnamento contempla infatti una fase di verifica dei titoli da parte degli uffici scolastici provinciali.
Nel caso di specie, l’amministrazione all’atto delle periodiche valutazioni dei titoli della ricorrente, li ha ritenuti idonei all’insegnamento nella classe A-10 (cfr. i decreti del 29.3.2021 e 2.12.2022 versati in atti sub docc. nn. 25-27 ) e ha stipulato con la medesima docente plurimi contratti di lavoro a tempo determinato, tanto da consentirle di poter maturare i requisiti di servizio necessari per partecipare alla procedura concorsuale in argomento.
Il Collegio ritiene dunque meritevole di conferma l’indirizzo giurisprudenziale che, con specifico riferimento alla procedura straordinaria oggetto del ricorso, ha ritenuto sussistente il legittimo affidamento maturato dal candidato sulla validità del suo titolo di studio ai fini dell’insegnamento sulla classe di concorso anelata, in ragione della pregressa esperienza maturata nella medesima, sulla base di atti di riconoscimento adottati dalla stessa amministrazione in merito alla idoneità del titolo ai fini dell’insegnamento, come docente precario.
Il Tar ha altresì precisato che “…l’univoco e protratto comportamento dell’Amministrazione risulta pertanto ragionevolmente idoneo e sufficiente ai fini della maturazione, nel tempo, della convinzione di buona fede dell’interessata che il proprio diploma fosse idoneo all’insegnamento svolto, e quindi ai fini della partecipazione alle procedure di stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro precario, ben potendo la medesima interessata, in caso contrario, orientare diversamente le proprie scelte lavorative e di studio.”