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Cosentino, Cassazione chiude conti dopo 71 documenti

 

CASAL DI PRINCIPE (red.cro). La Corte di Cassazione ha pubblicato le motivazioni del rigetto di un ricorso straordinario presentato ad agosto dello scorso anno da Nicola Cosentino, ex deputato azzurro di Casal di Principe, condannato per concorso esterno in associazione camorristica. La sentenza, emessa il 27 aprile 2023 e depositata il 1° agosto dello stesso anno, è stata confermata, segnando un ulteriore passo nella complessa vicenda giudiziaria di Cosentino.

L’ex vice ministro, tramite i suoi avvocati Stefano Montone e Agostino De Caro, aveva presentato un ricorso straordinario per errore di fatto, invocando l’articolo 625-bis del codice di procedura penale. La difesa sosteneva che la Corte di Cassazione avesse erroneamente percepito il contenuto dell’ordinanza del 12 maggio 2021 e di altri atti processuali, compromettendo così la corretta valutazione del caso. In particolare, Cosentino lamentava la mancata acquisizione di settantuno documenti cruciali, presentati durante l’udienza del 28 aprile 2021 e accompagnati da una memoria esplicativa trasmessa via PEC il 4 maggio 2021.

Tali documenti, secondo la difesa, erano stati ingiustamente ignorati dalla Corte d’Appello, che aveva rigettato la loro acquisizione durante l’udienza del 12 maggio 2021.

Uno dei punti chiave del ricorso riguardava le dichiarazioni di Nicola Schiavone, considerate decisive dalla difesa per la condanna di Cosentino. Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva valutato erroneamente le dichiarazioni di Schiavone, ampliando il lasso temporale della permanenza del reato e incrementando di un anno la pena detentiva inflitta a Cosentino. La difesa sosteneva che i documenti non ammessi avrebbero dimostrato l’inattendibilità di Schiavone, modificando sostanzialmente il quadro probatorio.

 

La Corte ha ritenuto infondate le argomentazioni della difesa, sostenendo che non vi fosse stato alcun errore percettivo nella valutazione degli atti processuali. La sentenza sottolinea che i documenti in questione erano stati effettivamente esaminati e restituiti, e che la decisione di non ammetterli nuovamente non aveva influenzato la valutazione complessiva del caso. Inoltre, le dichiarazioni di Schiavone erano state correttamente considerate come confermative di un quadro già delineato, senza che i documenti aggiuntivi avrebbero potuto cambiarne l’esito.