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Travolto ed ucciso dal treno: verdetto della Cassazione per ex sindaco e per vigile urbano

San Felice a Cancello (red cro). La Cassazione ha confermato l’inammissibilità di un ricorso presentato dagli eredi della originaria parte civile (Vincenzo Savinelli), che si era costituita contro due imputati assolti dall’accusa di omicidio colposo legato alla mancanza di alcuni cartelli di pericolo nei pressi del passaggio a livello di San Felice (al confine con Santa Maria a Vico), dove nel giugno 2008 fu travolto a bordo della sua auto (una Polo) Biagio Savinelli, 29 anni.

Per quell’incidente fu accusato l’ex sindaco Pasquale De Lucia e con lui Salvatore Lettieri (polizia municipale) entrambi assolti dopo il processo, difesi dagli avvocati Carlo Madonna e Clemente Crisci.  La Corte di Appello di Napoli emise poi una sentenza riguardante il ricorso proposto dagli eredi della prima parte civile, Savinelli, ovvero Giovanni C. e Iryna S., nei confronti di De Lucia e Lettieri.

La sentenza, del 2023 dichiarò inammissibile l’appello delle parti civili per mancanza di legittimazione. Questo riguardava un precedente caso del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 2013, in cui De Lucia e Lettieri  furono assolti. Le parti civili proposero ricorso sostenendo la violazione di legge, ma il Procuratore Generale ha chiesto l’inammissibilità dello stesso.

La Corte ha sottolineato che la parte civile originaria, Vincenzo Savinelli, si era costituita nel giudizio penale contro gli imputati e successivamente aveva avviato un’azione civile separata. La Corte ha ritenuto che ciò implicasse la revoca tacita della costituzione nel processo penale. Questo significa che, nonostante la continuazione del procedimento civile, la parte civile aveva perso la legittimazione nel processo penale. I ricorrenti hanno contestato l’identità dei due giudizi, ma la Corte ha ritenuto che vi fosse coincidenza tra l’azione civile instaurata in sede penale e quella civile. La richiesta di risarcimento danni era la stessa in entrambi i procedimenti. Di conseguenza, la Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,