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Comune sciolto per infiltrazioni del clan, il verdetto del Tar

Sparanise. È legittimo il decreto con il quale a metà dicembre 2022 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Sparanise per presunte infiltrazioni camorristiche.

L’ha deciso il Tar del Lazio con una sentenza con la quale ha respinto un ricorso proposto dall’ex sindaco. Secondo i giudici amministrativi “i numerosi elementi riportati nelle relazioni a sostegno dell’esistenza di un condizionamento dell’apparato amministrativo del Comune da parte di soggetti collegati alla criminalità locale, la cui sussistenza non è stata efficacemente contestata con le doglianze proposte, evidenziano un quadro probatorio ampiamente idoneo a supportare le determinazioni impugnate”.

Nel caso specifico, per il Tar “la relazione prefettizia, poi recepita dal provvedimento di scioglimento, ha riportato una serie di vicende significative in ordine all’esistenza di consolidati rapporti di cointeressenza tra gli amministratori del Comune e soggetti collegati alla locale criminalità organizzata”. E alla luce di tutti gli elementi raccolti, il provvedimento di scioglimento “deve ritenersi pienamente legittimo, nel rispetto dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia” essendo stata correttamente evidenziata “la presenza di contatti ripetuti e collegati alle scelte gestorie dell’amministrazione comunale degli organi di vertice politico-amministrativo con soggetti appartenenti alla criminalità locale”, e la “completa inadeguatezza dello stesso vertice politico-amministrativo a svolgere i propri compiti di vigilanza e di verifica nei confronti della burocrazia e dei gestori di pubblici servizi del Comune”.

Sulla base di queste circostanze “risulta esaustivamente argomentata, e ampiamente supportata dagli elementi emersi nel corso del procedimento – scrivono i giudici in sentenza – la valutazione della permeabilità dell’attività dell’ente rispetto a possibili ingerenze e pressioni da parte della criminalità organizzata specificamente individuata, senza che emerga alcun vizio logico o incongruità di tale valutazione”.