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Codice di Procedura penale canonica e vaticana: tra gli autori c’è un ‘don’ del Casertano

Santa Maria Capua Vetere. Don Gennaro Fusco, assistente alle cattedre di Diritto ecclesiastico e interculturale e di Diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” e Difensore del Vincolo presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Partenopeo e di Appello, è tra gli Autori del “Codice di procedura penale canonica e vaticana”, pubblicato a fine febbraio dalla casa editrice Nel Diritto.

All’opera, curata e coordinata dal prof. Luigi Sabbarese (Ordinario di Diritto matrimoniale presso la Facoltà di Diritto canonico della Pontificia Università Urbaniana), hanno contribuito anche il prof. Antonio Fuccillo (Ordinario di Diritto ecclesiastico e interculturale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), il prof. Raffaele Santoro, (Straordinario delle cattedre  di Diritto ecclesiastico e interculturale (II) e di Diritto canonico presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), il prof. Paolo Palumbo (Straordinario di Diritto ecclesiastico e Diritto canonico presso l’Università Giustino Fortunato di Benevento), il prof. Federico Gravino (Docente di Diritto ecclesiastico presso la SSPL dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”), la dott.ssa Maria Cives (consulente legale per il diritto canonico penale, don Emanuele Tupputi (Giudice presso il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Pugliese), don Ennio Tardioli (Ordinario di Diritto canonico presso l’Istituto Teologico di Basilicata a Potenza).

Il Codice raccoglie, con annotazioni e raccordi tecnici, le norme che regolano il processo penale canonico e il processo penale vaticano. Al suo interno figurano sia leggi in senso stretto, sia documenti di natura diversa, che raccolgono leggi e altra normativa che contiene anche principi, indicazioni operative, linee guida e vademecum, sia statuti che regolano servizi e uffici per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili in alcune diocesi. Infine, la sezione dedicata al diritto vigente nello Stato Città del Vaticano è arricchita dal testo integrale del Codice di procedura penale vaticana, con i successivi aggiornamenti, fino alle recentissime modifiche del 2021.

 

L’incipit dell’opera.

“Per meglio comprendere le procedure e per agevolare la comprensione delle procedure penali, è stato anche anteposto il diritto sostantivo che contiene le sanzioni penali nel Codice di Diritto Canonico, nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali e nel diritto vaticano. Il Codice di procedura penale canonica raccoglie le leggi contenute nei canoni del Codice di Diritto Canonico e nel Codice dei Canoni delle Chiese Orientali riguardanti l’indagine previa e i processi penali e che si applicano ai fedeli cattolici sia della Chiesa latina sia delle Chiese orientali. Il processo penale canonico si è sviluppato con leggi e norme di diversa natura, soprattutto al di fuori dei due Codici della Chiesa cattolica.

Pertanto, viene qui organizzata in un unico testo tutta la normativa extracodiciale che regola i cosiddetti delicta reservata. In tale normativa, infatti, sono stati introdotti i delicta contra fidem e, segnatamente, i delitti di eresia, di apostasia e di scisma, i quali non vengono ricompresi nell’ambito dei delicta graviora, bensì, appunto, in quello più ampio dei delicta reservata alla Congregazione per la Dottrina della Fede. Ciò emerge con evidenza ad una prima lettura del testo dell’art. 1, § l, delle norme sui delitti riservati, in cui si parla di delicta contra fidem e di delicta graviora, introducendo, quindi, una distinzione tra le due specie di delitti; nonché dal tenore del § 3 del medesimo articolo che, in riferimento ai delitti di cui al § 1 parla di delicta reservata.

Perciò nel testo normativo si presta, di conseguenza, parti- colare attenzione nel qualificare graviora i delitti contro il Sacrificio eucaristico, contro il sacramento della Penitenza, contro il delitto di attentata ordinazione sacra di una donna e contro la morale; i delitti contro la fede sono gli unici a non essere designati come graviora, considerato che rientrano solo nella categoria maggiormente comprensiva dei delicta reservata.