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Ingiunzioni di pagamento della Tari 2015-2017, Emerito: “Pasticcio dell’amministrazione”

Cancello ed Arnone. Ennesima beffa per le attività commerciali che in questi giorni si sono viste recapitare ingiunzioni di pagamento da parte della Sogert relative alla TA.RI per le annualità 2015 – 2016 -2017.

A puntare l’indice contro la maggioranza Ambrosca, il consigliere Maurizio Emerito.

 

Giova a tal uopo ricordare che con deliberazioni di consiglio comunale n 33 , 34 e 35 del 10 settembre 2020 si è dato incarico all’ufficio tributi del Comune di provvedere alla rideterminazione delle tariffe per tali annualità mediante l’applicazione di un piano finanziario che consentisse un equa distribuzione del carico tributario, dal momento che per le stesse erano stati riscontrati degli errori di calcolo da parte di Sogert (anomalia questa già evidenziata dalla precedente amministrazione che era riuscita ad ovviare a ciò soltanto per l’annualita’ 2018).

 

Ma veniamo all’oggi ,un vero e proprio pasticcio, fuori da ogni logica, da un lato il comune che delibera l’adeguamento delle tariffe per gli anni 2015, 2016 e 2017 alle tariffe del 2018 dall’altro la Sogert , che incurante delle deliberazioni comunali, va avanti con ingiunzioni e intimazioni di pagamento . Ma vi è di più l’esecutivo non riuscendo a districare la matassa da incarico ad una società esterna tale Aerarium Srl , che udite bene alla modica cifra di 5.500,00€ ( aggravando ulteriormente un comune già asfittico, si ricordano per dovere di cronaca i 2 dissesti finanziari in essere)ha fornito parere in merito ad una situazione improcedibile ..improcedibile e lo sapete perché?

 

Perché Le regole contenute nello Statuto dei diritti del contribuente valgono anche per delibere e regolamenti comunali che non possono avere efficacia retroattiva se non nei limiti stabiliti da norme di legge. Pertanto le tariffe deliberate per Tari oltre il termine stabilito dalla legge possono essere applicate solo dall’anno successivo alla loro approvazione. Ciò in quanto l’applicazione retroattiva si pone in contrasto con l’articolo 3 della legge 212/2000, che stabilisce che le disposizioni tributarie non possono avere effetto retroattivo e che, relativamente ai tributi periodici, le modifiche si applicano solo dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle norme che le prevedono. E a dirlo non sono io ma la Corte di Cassazione Sezione V nella sentenza depositata in data 11.5.2017.
Ovviamente in tutto questo trambusto a pagarne le spese sono sempre gli stessi.. gli ignari cittadini.