Santa Maria a Vico. Misure molto più severe a Santa Maria a Vico per il contenimento del virus. E’ di oggi la nuova ordinanza del sindaco Andrea Pirozzi.
Ecco le nuove disposizioni:
1) La chiusura delle piazze e delle zone attrezzate per giochi per bambini esistenti su questo territorio fino alla data del 06.04.2021, con circoscrizione delle stesse con nastro e transenne al fine di inibirne il transito pedonale e qualsiasi assembramento anche temporaneo, con specifico avviso indicante gli estremi del presente provvedimento e le sanzioni previste per eventuali violazioni;
2) il divieto di cui al precedente punto 1), fermo restando il divieto di stazionamento in qualsiasi luogo pubblico di questo territorio, riguarderà in dettaglio: Piazza S.Marco, Piazza Francesco Crispi (zona adibita a Piazzetta), Piazza Roma, Piazza Padre Pio, Piazza Falcone e Borsellino con relativa zona attrezzata per giochi per bambini, Piazza Aragona, Zona attrezzata per giochi per bambini nella Via di collegamento Rosciano /Ruotoli, Zona attrezzata per giochi per bambini del Parcheggio IV Novembre, Piazza Schiavetti e relativa zona attrezzata per giochi per bambini. il Settore Lavori Pubblici – Servizio Manutenzioni provvederà al posizionamento e alla rimozione di idonea transennatura e segnaletica
3) la chiusura del mercato settimanale anche per i commercianti di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
4) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, nei giorni sabato e domenica fino alla data 6 aprile 2021 incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione. Nelle giornate di apertura del cimitero l’accesso sarà consentito al singolo congiunto che, in presenza di difficoltà fisiche evidenti, potrà essere accompagnato da un’altra persona per un tempo massimo di 30 minuti.
In giro nemmeno con la sigaretta elettronica
5) il divieto di fumare negli spazi pubblici all’aperto (strade, piazze, etc) anche con “dispositivi elettronici”.
DA’ATTO che è intenzione dell’amministrazione organizzare, con oneri a carico del Comune, uno screening, su base volontaria, per tutti i lavoratori degli esercizi commerciali che hanno contatto con l’utenza e di continuare nell’ attività di screening della popolazione scolastica
L’inottemperanza ai divieti imposti dalla presente Ordinanza è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19 pari ad una somma da € 400,00 a € 3.000,00.
Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Per l’accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l’articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. Campania entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua esecutività. DISPONE