REGIONALE. L’Unità di Crisi della Regione Campania, riunita questa mattina, conferma per la Campania le limitazioni già in vigore con la “zona arancione”.
Nell’ordinanza in preparazione, e che sarà firmata entro oggi dal presidente Vincenzo De Luca, saranno previste le seguenti misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Per le attività di ristorazione sono previsti i ristori stabiliti a livello nazionale. Con efficacia dal 20 dicembre 2020 e fino al 23 dicembre 2020 sono confermate tutte le misure vigenti alla data odierna per effetto di disposizioni statali, comprese quelle di cui all’art.2 del Dpcm del 3 dicembre 2020 (‘zona arancione’) e l’oridnanza regionale numero 96 sui controolli degli arrivi e limitazioni alla mobilità sul territorio regionale).
Divieto per i bar e gli altri esercizi di ristorazione, dalle ore 11,00 del mattino, di vendita con asporto di bevande alcoliche e non alcoliche. Per tutto l’arco della giornata, divieto di consumo di cibi e bibite, anche non alcoliche, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali; per tutti gli esercizi commerciali, obbligo di misurazione della temperatura corporea agli avventori all’ingresso dei propri locali e di inibire l’ingresso laddove la temperatura risulti superiore a 37,5 ° gradi.
L’ordinanza prevede raccomandazione ai Comuni e alle altre Autorità competenti di intensificare la vigilanza e i controlli sul rispetto delle disposizioni vigenti, in particolare nelle zone della cosidetta ‘movida’, raccomandazione ai Comuni ai fini dell’adozione, laddove necessario, di provvedimenti di chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché delle disposizioni di cui al precedente punto 3.
ZONA ARANCIONE (20-23): LE RISPOSTE
PUBBLICI ESERCIZI, ATTIVITÀ COMMERCIALI, RISTORAZIONE E STRUTTURE RICETTIVE
1) Nella mia area sono aperti ristoranti, pizzerie, pasticcerie e altre attività di ristorazione? È consentito il consumo di cibi e bevande al loro interno?
In quest’area, i ristoranti e le altre attività di ristorazione, compresi bar, pasticcerie e gelaterie, sono aperti esclusivamente per la vendita da asporto, consentita dalle 5 alle 22, e per la consegna a domicilio, consentita senza limiti di orario, ma che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti
2) È consentito entrare o restare all’interno di bar, ristoranti e degli altri locali adibiti alla ristorazione (pub, gelaterie, pasticcerie…), se è sospeso il consumo di cibi al loro interno?
Nelle aree o negli orari in cui è sospeso il consumo di cibi e bevande all’interno dei locali, l’ingresso e la permanenza negli stessi da parte dei clienti sono consentiti esclusivamente per il tempo strettamente necessario ad acquistare i prodotti per asporto e sempre nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio. Non sono comunque consentiti gli assembramenti né il consumo in prossimità dei locali.
3) Sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione svolte da centri culturali, centri sociali e centri ricreativi a favore del proprio corpo associativo?
La sospensione di attività di centri culturali, centri sociali e centri ricreativi include anche la sospensione delle attività interne di somministrazione di alimenti e bevande e di ristorazione a favore del proprio corpo associativo, trattandosi di una attività subordinata e collaterale rispetto alla attività principale.
4) La possibilità di continuare ad erogare oltre le ore 18 i servizi di ristorazione previsti per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade vale anche per esercizi siti in altre strade extraurbane o secondarie a lunga percorrenza?
No, possono restare aperti oltre le ore 18 solo gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
5) La sospensione delle attività di ristorazione disposta nelle zone c.d. arancioni e rosse, si applica anche ai ristoranti negli alberghi con riferimento ai clienti ivi alloggiati? È possibile per i clienti degli alberghi consumare i pasti presso ristoranti esterni convenzionati?
I ristoranti degli alberghi sono aperti per i clienti che vi alloggiano, anche nelle zone arancioni e rosse (con le eccezioni previste nel periodo natalizio con il DPCM del 3 dicembre). Quindi è consentita (senza limiti di orario) la ristorazione solo all’interno dell’albergo o della struttura ricettiva in cui si è alloggiati. Qualora manchi tali servizio all’interno del proprio albergo o della propria struttura ricettiva il cliente potrà avvalersi di una ristorazione mediante asporto o mediante consegna “a domicilio” (eventualmente organizzata dall’albergo), nei limiti di orario consentiti, con consumazione in albergo.
6) Il trasporto, la consegna e il montaggio di mobili rientrano nella comprovata esigenza lavorativa che giustifica gli spostamenti?
Sì, rientrano fra le esigenze lavorative di cui all’art. 3, lettera a), del DPCM 3 novembre 2020.
7) Si possono consegnare e montare i mobili o gli oggetti acquistati prima dell’introduzione delle restrizioni al commercio?
Sì, le vendite di mobili avvenute in negozio prima delle restrizioni, che non si fossero ancora concluse con la consegna e il montaggio, possono assimilarsi alle vendite a distanza.
8) A quali regole devono attenersi i commercianti, che svolgono attività diverse da quelle di ristorazione, e i gestori degli esercizi commerciali al dettaglio che sono aperti?
Non sono previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono comunque a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
9)È consentito raggiungere le concessionarie di autoveicoli per effettuare assistenza del veicolo, acquistare un veicolo, consegnare un veicolo da rottamare, fare test drive, ecc.?
Sì.
10) È possibile effettuare consegne di prodotti, alimentari e non, anche fuori dal Comune in cui si trova il punto vendita?
Sì, è possibile effettuare consegne anche fuori dal proprio Comune, trattandosi di ragioni lavorative.
11) Devo acquistare un bene durevole (ad esempio un’automobile, una cucina, una cameretta, una scrivania, etc.) di una certa marca che non è disponibile nel mio Comune. Posso recarmi in un altro Comune per fare i miei acquisti?
Sì, laddove il proprio Comune non disponga di appositi punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
EVENTI, CERIMONIE, RIUNIONI
12) È consentito svolgere assemblee condominiali in presenza?
Sì. È fortemente consigliato svolgere la riunione dell’assemblea in modalità a distanza. Laddove ciò non sia possibile, per lo svolgimento in presenza occorre rispettare le disposizioni in materia di distanziamento sociale e uso dei dispositivi di protezione individuale.
13) Nella nozione delle fiere, vietate dal Dpcm, rientrano anche manifestazioni locali con prevalente carattere commerciale?
Sì, tali manifestazioni, anche a carattere commerciale di natura fieristica, come nel caso dei cosiddetti mercatini di Natale, ma realizzate fuori dell’ordinaria attività commerciale in spazi dedicati ad attività stabile o periodica di mercato, sono da assimilare alle fiere e sono quindi vietate.
14) Cosa prevede il decreto per lo svolgimento delle funzioni religiose?
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si possono svolgere, purché nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo con le rispettive confessioni.
15)Cosa prevede il decreto per le manifestazioni?
Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.
17) Si possono svolgere eventi e competizioni in ambito sportivo?
Per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni in ambito sportivo si consiglia di consultare l’apposita sezione sul sito del Dipartimento per lo sport. Sono in ogni caso vietate tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto di carattere amatoriale.
18) È consentita la presenza di pubblico agli eventi e alle competizioni in ambito sportivo?
No
19) Cosa è previsto per i musei e gli altri luoghi della cultura?
Il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (di cui all’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) è sospeso.
20) Sono consentite le tumulazioni e le sepolture?
Sì, sono consentite rispettando la distanza interpersonale di un metro tra le persone che vi assistono ed evitando ogni forma di assembramento.
21) Le trasmissioni televisive, in diretta o registrate, possono svolgersi in presenza di pubblico (comparse, figuranti, ospiti)
Sì, in quanto alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento “coreografico” o comunque strettamente funzionale alla trasmissione. Deve essere comunque sempre garantito il rispetto delle prescrizioni sanitarie.
22) La sospensione delle prove concorsuali pubbliche e private preselettive e scritte si estende anche alle prove orali?
Nel caso di procedure di esame orali che comportino la convocazione in presenza in unica sede di candidati provenienti da tutto il Paese andrà preferibilmente disposta la sospensione nelle more di un superamento dei limiti posti agli spostamenti tra aree regionali dalle vigenti disposizioni restrittive volte a fronteggiare l’emergenza epidemica. Altrimenti, le eventuali prove orali in presenza, motivate da ragioni di urgenza, dovranno sempre svolgersi con numero ristretto e programmato di ingressi, uso di dispositivi di protezione individuale e nel rispetto della distanza di sicurezza tra tutte le persone che vi partecipano e che vi assistono e, a tal fine, le prove di più candidati andranno adeguatamente scaglionate nel tempo.
SPOSTAMENTI
23) Quali sono le regole valide nella mia area per gli spostamenti? Ci sono dei divieti? Si può uscire per andare al lavoro? E a trovare parenti o congiunti?
Nell’area arancione è consentito spostarsi esclusivamente all’interno del proprio Comune, dalle 5 alle 22, senza necessità di motivare lo spostamento. Dalle 22 alle 5 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
Inoltre sono vietati, 24 ore su 24, gli spostamenti verso altri Comuni e verso altre Regioni, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune).
Sono comunque consentiti gli spostamenti, verso qualsiasi area, che siano strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
È sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.
È consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi.
24) Gli spostamenti devono essere giustificati in qualche modo? È necessario produrre un’autodichiarazione?
Dalle 5 alle 22 non è necessario motivare gli spostamenti all’interno del proprio comune. Per spostamenti verso altri Comuni, nonché dalle 22 alle 5 anche all’interno del proprio comune, si deve essere sempre in grado di dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti, anche mediante autodichiarazione che potrà essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forze di polizia statali e locali. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi e l’accertata falsità di quanto dichiarato costituisce reato. La giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata.
26) Posso andare ad assistere un parente o un amico non autosufficienti?
Sì, è una condizione di necessità e quindi non sono previsti limiti orari. Nel caso si tratti di persone anziane o già affette da altre malattie, ricordate però che sono categorie più vulnerabili e quindi cercate di proteggerle dai contatti il più possibile.
27) Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?
Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche tra Comuni di aree differenti. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.
28) È possibile spostarsi per accompagnare i propri figli dai nonni o per andarli a riprendere all’inizio o al termine della giornata di lavoro?
È possibile ma fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. Pertanto, questo spostamento è ammesso solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ove possibile, è assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi.
29) Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone detenute in carcere?
In orari compresi tra le 5.00 e le 22.00 tali spostamenti sono consentiti solo in ambito comunale, essendo vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai comuni delle regioni dell’area “arancione”. Conseguentemente tali spostamenti sono interdetti per chi si debba muovere da un comune diverso da quello in cui si svolge la detenzione e, per costoro, i colloqui possono perciò svolgersi esclusivamente in modalità a distanza, ai sensi dell’art. 221, comma 10, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, come sostituito dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, che consente i colloqui a distanza mediante apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, anche oltre i limiti stabiliti dalle norme dell’ordinamento penitenziario.
30) Sono consentiti gli spostamenti per fare visita alle persone ricoverato in una struttura detentiva a carattere ospedaliero?
Fermo quanto esposto nella FAQ relativa con riferimento alla possibilità di spostamenti per far visita alle persone detenute, per quelle ricoverate in una struttura detentiva a carattere ospedaliero sussiste l’ulteriore limitazione per cui l’accesso in dette strutture detentive ospedaliere da parte dei parenti di pazienti ivi ristretti è consentito solo nei casi e con le modalità individuati dalla Direzione sanitaria della struttura stessa, per cui occorre preventivamente informarsi presso la Direzione per sapere se l’accesso sia o meno consentito e, in caso affermativo, a quali condizioni.
31) Chi è sottoposto alle misure della quarantena o dell’isolamento, si può spostare?
No, è previsto il “divieto assoluto” di uscire di casa per chi è sottoposto alla misura dell’isolamento, essendo risultato positivo al virus, o della quarantena precauzionale qualora sia stato identificato come contatto stretto di caso COVID-19. In tale ultimo caso è consentito uscire, utilizzando un mezzo privato, esclusivamente al fine di effettuare gli accertamenti diagnostici prescritti dal medico, evitando i contatti con altre persone e osservando scrupolosamente tutte le misure precauzionali, tra cui l’obbligo di indossare la mascherina.
32) Ci sono limitazioni negli spostamenti per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre superiore a 37,5?Sì, soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono contattare il proprio medico curante e rimanere presso il proprio domicilio, evitando i contatti sociali e limitando al massimo anche quelli con i propri conviventi.
33) Posso fare la spesa in un comune diverso da quello in cui abito?
Gli spostamenti verso Comuni diversi da quello in cui si abita sono vietati, salvo che per specifiche esigenze o necessità.
Fare la spesa rientra sempre fra le cause giustificative degli spostamenti. Laddove quindi il proprio Comune non disponga di punti vendita o nel caso in cui un Comune contiguo al proprio presenti una disponibilità, anche in termini di maggiore convenienza economica, di punti vendita necessari alle proprie esigenze, lo spostamento è consentito, entro tali limiti, che dovranno essere autocertificati.
34) Si può uscire per acquistare beni diversi da quelli alimentari?
Sì, non sono previste limitazioni alle categorie di prodotti acquistabili.
35) Sono un volontario della protezione civile: posso spostarmi dal comune in cui attualmente mi trovo per prestare la mia attività nell’ambito della gestione dell’emergenza?
Sì, il divieto di spostarsi dal comune in cui ci si trova non riguarda coloro che svolgono attività di volontariato nell’ambito del Servizio nazionale di protezione civile o che siano comunque impegnati come volontari per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso (ad es., i volontari della Croce Rossa Italiana).
36)Sono un volontario di un’associazione che svolge attività di accudimento e assistenza di animali, anche ai fini delle procedure di preaffido. Posso spostarmi dal mio Comune per prestare la mia attività?
Sì. Gli spostamenti che si riconnettono ad attività assistenziali svolte nell’ambito di un’associazione di volontariato sono consentiti e possono essere motivati adducendo a causa giustificativa l’espletamento del servizio di volontariato sociale.
37) Cosa significa “comprovate esigenze lavorative”? I lavoratori autonomi come faranno a dimostrare le “comprovate esigenze lavorative”?
È sempre possibile uscire per andare al lavoro, anche se è consigliato lavorare a distanza, ove possibile, o prendere ferie o congedi. “Comprovate” significa che si deve essere in grado di dimostrare che si sta andando (o tornando) al (dal) lavoro, anche tramite l’autodichiarazione di cui alla FAQ n. 2 o con ogni altro mezzo di prova, la cui non veridicità costituisce reato. In caso di controllo, si dovrà dichiarare la propria necessità lavorativa. Sarà cura poi delle Autorità verificare la veridicità della dichiarazione resa con l’adozione delle conseguenti sanzioni in caso di false dichiarazioni.
38) Se abito in un Comune e lavoro in un altro, posso fare “avanti e indietro”?
In questi casi lo spostamento è giustificato per esigenze lavorative, se non è possibile lavorare da casa.
39) Chi si trova fuori dal proprio domicilio, abitazione o residenza potrà rientrarvi?
Sì, si potrà rientrare, comunque, solo per una volta. Successivamente, gli spostamenti saranno consentiti solo negli ambiti e per i motivi chiariti alla FAQ n. 1 del Ministero dell’Interno.
40) È possibile raggiungere la seconda casa?
L’accesso alla seconda casa è sempre consentito dalle 5 alle 22 nel proprio comune. Dalle 22 alle 5, o se si trova in un altro comune, è consentito solo se dovuto alla necessità di porre rimedio a situazioni sopravvenute e imprevedibili (quali crolli, rottura di impianti idraulici e simili, effrazioni, ecc.) e comunque secondo tempistiche e modalità strettamente funzionali a sopperire a tali situazioni.
41) Ci si può spostare per andare in chiesa o negli altri luoghi di culto? Sì, dalle 5 alle 22. Invece, dalle 22 alle 5, vige un regime degli spostamenti analogo a quello relativo alla zona rossa.
42) È possibile uscire di casa per gettare i rifiuti?
Sì, seguendo le normali regole già in vigore in ogni comune. Allo stesso modo, proseguono le attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.
43) Posso uscire con il mio animale da compagnia?
Sì, per le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone.
44) Si possono portare gli animali domestici dal veterinario?
Sì.
45) Si può uscire per fare una passeggiata?
Sì, dalle 5 alle 22.
46)È consentito fare attività motoria?
Sì, dalle 5 alle 22.
47) L’accesso a parchi e giardini pubblici è consentito?
Sì, salvo diverse specifiche disposizioni delle autorità locali, e a condizione del rigoroso rispetto del divieto di assembramento. È consentito, altresì, l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.
48) Posso utilizzare la bicicletta?
È possibile utilizzare la bicicletta per tutti gli spostamenti consentiti, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone. È inoltre consentito utilizzarla dalle 5 alle 22 per svolgere attività motoria all’aperto, sempre nel rispetto del distanziamento di almeno un metro, e per svolgere attività sportiva, nel qual caso il distanziamento deve essere di 2 metri.
49) Posso usare l’automobile con persone non conviventi?
Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
50) È consentito, anche al di fuori del Comune ovvero della Regione di residenza, lo svolgimento di attività lavorativa su superfici agricole, anche di limitate dimensioni, adibite alle produzioni per autoconsumo, non adiacenti a prima od altra abitazione?
Sì, la cura dei terreni ai fini di autoproduzione, anche personale e non commerciale, integra il presupposto delle esigenze lavorative, contemplato per le zone “arancioni” e “rosse” dagli artt. 2 comma 4 lett. a), e 3, comma 4, lett. a), del DPCM 3 novembre 2020. Quindi la coltivazione del terreno per uso agricolo e l’attività diretta alla produzione per autoconsumo (quale ad. esempio quella di raccolta delle olive, conferimento al frantoio e successiva spremitura) sono consentite, a condizione che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva e che essa sia effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
51) Per i cittadini stranieri vigono le stesse limitazioni agli spostamenti che vigono per gli italiani?
Sì, le restrizioni sono valide per tutte le persone presenti sul territorio italiano, a prescindere dalla loro nazionalità. Per gli spostamenti da e per l’estero, oltre a tali restrizioni, si è altresì soggetti alle specifiche disposizioni relative a ciascuno Stato estero, reperibili sul sito istituzionale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
52) Durante i propri spostamenti, è consentito transitare nei territori delle aree con restrizioni diverse dalla propria?
Il transito nelle aree con restrizioni agli spostamenti diverse dalla propria (rossa o gialla) è consentito, come ogni altro spostamento verso Comuni o Regioni differenti, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di studio o di salute o per svolgere attività o usufruire di servizi non disponibili nel proprio Comune (per esempio andare all’ufficio postale o a fare la spesa, se non ci sono tali uffici o punti vendita nel proprio Comune). È inoltre consentito se strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, se prevista.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PROFESSIONALI E SERVIZI
53)È obbligatorio utilizzare strumenti di protezione individuale per i professionisti in studio?
Sì, l’obbligo sussiste nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private, e quindi anche negli studi professionali, ad eccezione dei casi in cui l’attività si svolga individualmente e sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Ove l’attività professionale comporti comunque un contatto diretto e ravvicinato con soggetti non conviventi o lo svolgimento in ambienti di facile accesso dall’esterno o aperti al pubblico, e non sia possibile rispettare in modo continuativo la distanza interpersonale di almeno un metro, occorre sempre utilizzare gli strumenti di protezione individuale, nel rispetto anche delle altre prescrizioni previste dai protocolli di sicurezza anti-contagio.
54) È possibile spostarsi da un Comune a un altro per andare a vedere degli immobili da acquistare o prendere in affitto?
Sì. È permesso effettuare un sopralluogo presso un immobile da acquistare o locare. Tuttavia le visite degli agenti immobiliari con i clienti presso le abitazioni da locare o acquistare potranno avere luogo solo con l’utilizzo, da parte dell’agente immobiliare e dei visitatori, delle mascherine e dei guanti monouso e mantenendo in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro e, preferibilmente, quando le abitazioni siano disabitate.
UNIVERSITA’
55) Si possono tenere le sessioni d’esame e le sedute di laurea?
Sì, potranno essere svolte in presenza nel rispetto delle “Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020-2021” di cui all’allegato 18 e, comunque, con le modalità previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, adottati dagli atenei, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento. Nel caso in cui non possa essere assicurato il rispetto delle citate linee guida, ovvero in tutti gli altri casi in cui non si renda possibile la presenza degli studenti, i piani di organizzazione della didattica dispongono il ricorso alle modalità a distanza, nel qual caso dovranno comunque essere assicurate le misure necessarie a garantire la prescritta pubblicità degli esami.
56) Quali attività possono essere svolte nelle Università?
Le attività formative e curriculari si svolgono a distanza, fatta eccezione per quelle relative al primo anno dei corsi di studio e dei laboratori, che possono svolgersi in presenza. Sono, in ogni caso, i singoli atenei ad individuare – predisponendo, sentito il comitato universitario regionale, propri piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari – le ulteriori attività didattiche o curriculari, che potranno svolgersi in presenza. Resta fermo che tutte le attività eventualmente previste in presenza dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre 2020.
57) Si possono svolgere tirocini, attività di laboratorio sperimentale o didattico o esercitazioni?
Tali attività, in quanto rientranti tra quelle curriculari, possono essere svolte in presenza laddove previste dai piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari predisposti dai singoli atenei, sentito il Comitato universitario regionale; resta fermo che, laddove previste, esse dovranno svolgersi nel rispetto dei protocolli, specificamente dedicati alle università e allegati al dpcm del 3 novembre.
LAVORO
58) Il datore di lavoro pubblico o privato è tenuto a fornire a tutti i lavoratori la strumentazione necessaria a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile? Se l’amministrazione pubblica o il datore di lavoro privato non può fornire la strumentazione necessaria, il lavoratore può comunque avvalersi dei propri supporti informatici per svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile. Tuttavia, l’Amministrazione (o il datore di lavoro privato) è tenuta ad adottare le misure organizzative e gestionali atte ad agevolare lo svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
59) È possibile attivare iniziative di aggiornamento e di formazione in modalità agile?
Sì. È possibile promuovere percorsi informativi e formativi in modalità agile a distanza.
60) Il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali”, si applica soltanto nel privato o anche alla Pubblica Amministrazione?
Il Protocollo si applica ai soli soggetti privati.
IL DCPM NATALIZIO
Dieci giorni in zona rossa e 4 in zona arancione, coprifuoco che resta alle 22 e massimo due persone non conviventi che si possono aggiungere al cenone. Con il nuovo provvedimento per le festività natalizie il governo ha introdotto ulteriori misure restrittive rispetto a quelle entrate in vigore con il decreto legge del 2 dicembre e con il Dpcm del 3 dicembre, validi entrambi fino al 15 di gennaio. Ecco le principali novità introdotte con il nuovo decreto che rimarrà in vigore fino al 6 gennaio.
Festivi in rosso
Sono complessivamente 10 i giorni in cui sarà estesa a tutta Italia la zona rossa: 24-25-26-27 e 31 dicembre, 1-2-3-5 e 6 gennaio. In tutto il paese valgono dunque le regole finora adottate nelle regioni rosse: sarà “vietato ogni spostamento in entrata e in uscita” sia tra le regioni sia tra comuni e all’interno degli stessi “salvo per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. E’ sempre possibile rientrare alla propria abitazione o domicilio. Sono inoltre chiuse le attività commerciali al dettaglio – ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, edicole e tabacchi – e i bar, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie e i pub, che possono effettuare solo la consegna a domicilio e, fino alle 22, l’asporto. E’ invece consentito svolgere sia attività motoria, “individualmente” e “in prossimità della propria abitazione purché nel rispetto della distanza di almeno un metro e con l’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione”, sia attività sportiva, ma anche questa solo in forma individuale ed “esclusivamente all’aperto”.
I 4 arancioni
ìL’Italia sarà invece tutta arancione nei giorni ‘lavorativi’ all’interno delle due settimane delle vacanze natalizie: il 28, 29 e 30 dicembre e il 4 gennaio. Rispetto alla zona rossa, due sono le differenze principali: sono aperti i negozi ed è sempre consentito lo spostamento all’interno del proprio comune di residenza. Il decreto introduce però una norma a favore dei piccoli comuni: sono infatti consentiti gli spostamenti dai paesi con una popolazione non superiore a 5mila abitanti per una distanza di massimo 30 chilometri “con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia”.
Cenone aperto a 2 non conviventi
Per tutto il periodo delle festività natalizie il governo ha però introdotto una deroga ai divieti, che sarà dunque valida sia nelle giornate in cui l’Italia sarà ‘rossa’ sia in quelle in cui sarà ‘arancione ed è quella per consentire comunque ai parenti più stretti di vedersi per il cenone “lo spostamento verso le abitazioni private – si legge nella bozza del decreto – è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le 5 e le 22 verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi.
Risposte a domande frequenti
Posso invitare i miei genitori a casa per il Cenone?
Sì, a patto che siano solo in due. Il Governo consente di poter ricevere a casa, nei giorni in cui l’Italia sarà zona rossa, dal 24 al 27 dicembre, dal 31 al 3 e il 5 e 6, fino a due persone non conviventi, più eventuali figli minori o persone disabili. E’ consigliato rispettare la distanza.
Possiamo andare invece noi a casa dei nonni per il pranzo o il cenone?
Ci si può spostare solo in due con deroga per i figli sotto i 14 anni. Quindi una famiglia può andare dai nonni per una festività se i figli che accompagnano i genitori nel percorso hanno meno di 14 anni.
Posso andare per Natale in un altro Comune dai miei genitori o parenti non conviventi?
Sì ma sempre rispettando la norma dei due non conviventi (oltre agli under 14) per il pranzo o la cena.
Posso andare a trovare un amico o il partner durante i giorni di zona rossa?
Sì, gli spostamenti in deroga sono consentiti una sola volta al giorno, tra le 5 alle 22. E’ possibile quindi andare in una sola abitazione in un giorno purchè sia nella stessa regione.
A che ora devo rientrare a casa dopo il Cenone?
Chi gode della deroga per lo spostamento dovrà comunque rispettare il termine delle 22 fissato dal coprifuoco.
Se i miei figli hanno più di 14 anni possiamo andare dai nonni?
No, in quel caso devono essere i nonni a spostarsi per rispettare il limite dei due non conviventi. La deroga non dipende infatti dal grado di parentela.
Posso decidere di fare il Cenone col partner o con amici?
Sì, la norma dei due non conviventi non riguarda il grado di parentela.
Le forze dell’ordine possono venire a controllare in casa il numero di invitati?
No, a patto ovviamente che non si stia consumando un reato. I controlli avverranno in strada