Skip to main content

Lotta alle mosche, ordinanza epocale del sindaco rivolta alle aziende zootecniche

Arienzo. Lotta alle mosche nella zona di confine con il Sannio, Fontanavecchia. Il sindaco Giuseppe Guida ha pubblicato un’ordinanza davvero importante, rivolta ai soggetti titolari di aziende zootecniche.

L’ordinanza contiene le disposizioni rivolte ai soggetti titolari di aziende zootecniche e ai privati ivi contemplati, con l’obiettivo di procedere con azioni sempre più incisive tese a contrastare la proliferazione delle mosche e a risolvere definitivamente questa importante problematica. Oltre agli interventi di disinfestazione straordinaria messi in atto fino ad oggi.

 

I titolari di aziende zootecniche ed agricole con allevamento di animali hanno l’obbligo di provvedere ad effettuare periodici interventi di disinfestazione specifiche per mosche all’interno degli insediamenti.

 

Devono annotare i trattamenti

 

I trattamenti effettuati devono essere annotati, a cura del Titolare/Conduttore dell’azienda su apposito Registro (con date le date, nome commerciale del prodotto disinfestante e dosi impiegate). Gli interventi di disinfestazione dovranno essere comunicati, a mezzo pec, entro la mattina del giorno prima, all’Ufficio Ecologia del Comune di Arienzo (preposto al controllo insieme alla Polizia Municipale) –

 

I titolari di aziende zootecniche ed agricole con allevamento di animali hanno l’obbligo di installare, lungo il perimetro dell’azienda, attrattori di mosche industriali, intensificati nelle aree di deposito e lavorazione della pollina – Le lettiere degli allevamenti all’interno delle stalle, che presentino o meno infezioni in atto, devono essere sottoposte ad adeguato trattamento moschicida – Il trasporto di letame o di materiale organico putrescibile, di qualsiasi tipo e di qualsiasi quantità, deve essere effettuato coprendo il carico con un telone impermeabile, dal luogo del carico fino al luogo di smaltimento; se effettuato da ditte specializzate o da qualsiasi ditta incaricata, dovrà avere bolla di carico (indicando quantità, luogo e date di carico) –

 

 

Divieto di effettuare operazioni di concimazione dei campi con sostanze organiche in tutto il versante alto di Arienzo, a partire da Via Pizzola fino al confine con Forchia – I liquidi e i reflui zootecnici utilizzati per la concimazione dei campi, nelle restanti zone di Arienzo, sia allo stato liquido che solido, devono essere interrati, subito dopo lo spandimento e, comunque, nella medesima giornata dello spandimento.

 

 

Nei terreni vicini ai centri abitati, l’interramento delle deiezioni, mediante aratura, deve essere contestuale allo spandimento e deve essere, comunque, completato entro le successive sei ore dall’inizio delle operazioni. – Per i proprietari di terreni agricoli facenti parte e non delle aziende zootecniche ed agricole ubicate nel territorio comunale è fatto divieto di mantenere sui campi cumuli di effluenti zootecnici, letame e sostanze organiche in generale, non sottoposte a trattamenti di stabilizzazione, e destinate alla concimazione di terreni. I cumuli temporanei di effluenti zootecnici e di sostanze organiche non potranno permanere per più di due giorni senza essere coperti con idonei teli impermeabili, atti ad evitare, in tutte le condizioni, lo sviluppo di esalazioni maleodoranti e di insetti e, qualora si rendesse necessario, al fine di evitare lo sviluppo di mosche o di altri infestanti, i cumuli andranno sottoposti ad adeguato trattamento disinfestante –

 

 

I proprietari dei terreni incolti hanno l’obbligo di provvedere alla periodica manutenzione, tenendo i terreni stessi sempre sgombri da immondizie, materiali putrescibili e da qualsiasi tipo di rifiuti, effettuando, se necessario, trattamenti di disinfestazione da mosche ed altri agenti infestanti – I titolari di depositi di rifiuti, materiali organici animali o vegetali che possano costituire fonte di sviluppo di mosche hanno l’obbligo di provvedere alla periodica pulizia dei terreni e dei locali, adottando le misure atte ad impedire lo sviluppo di insetti, e, se necessario, di procedere alla disinfestazione da mosche e altri agenti infestanti – I proprietari di terreni ed abitazioni, nella medesima area e nelle aree limitrofe, con allevamenti privati di ogni genere, ivi compresi animali domestici, hanno l’obbligo di provvedere costantemente alla pulizia dell’area e alla disinfestazione periodica dell’area in oggetto. 𝘓’𝘪𝘯𝘰𝘵𝘵𝘦𝘮𝘱𝘦𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘦/𝘰 𝘪𝘭 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘥𝘦𝘮𝘱𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘷𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘦𝘳𝘢̀ 𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘢𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘢𝘮𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘭𝘦 𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦.