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Il ricorso di Nuzzo, giovedì il verdetto. Ecco il contenuto…

San Felice a Cancello. Giovedì mattina l’udienza alle ore 9 al Consiglio di Stato sul caso di Emilio Nuzzo, presiederà il giudice Garofoli. Una memoria di 23 pagine presentata dall’avvocato Renato Labriola.

 

 

 

ECCO IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO

 

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G. – ROMA

RICORSO D’APPELLO

IN MATERIA ELETTORALE

EX ART. 129 C.P.A.

Nell’interesse del sig. Emilio Nuzzo nato a San Felice a Cancello  il 09.02.1969 C.F.( NZZLME69B09H834P), in qualità di candidato sindaco alle elezioni amministrative del 2019 per l’elezione del sindaco e del consiglio comunale nel Comune di San Felice a Cancello, rappresentato e difeso, giusto mandato in calce , dall’avv. Renato Labriola (C.F.: LBRRNT64B01B963T) con il quale elettivamente domicilia al seguente indirizzo telematico: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Il sottoscritto professionista dichiara, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo, di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente fax: 0823.213007 o al seguente account pec: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it.

CONTRO

  1. La Prefettura i Caserta in persona del Prefetto p.t. domiciliato ope legis presso l’Avvocatura dello Stato al seguente indirizzo pec: rm@mailcert.avvocaturastato.it
  2. La Sottocommissione Elettorale di Arienzo in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis presso l’Avvocatura dello Stato al seguente indirizzo pec: rm@mailcert.avvocaturastato.it
  3. Il Ministero dell’Interno in persona del Ministro p.t. domiciliato ope legis presso l’Avvocatura dello Stato al seguente indirizzo pec: rm@mailcert.avvocaturastato.it
  4. Il Comune di San Felice a Cancello in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato telematicamente,come rilevato dal registro ipa al seguente indirizzo pec: protocollo@pec.comune.sanfeliceacancello.ce.it

PER L’ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

E/O LA CORREZIONE

Del

NONCHÉ PER LA DECLARATORIA

Del diritto del ricorrente Emilio Nuzzo ad essere candidato alla carica di Sindaco del Comune di San Felice a Cancello per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di San Felice a Cancello che si terranno il 26 maggio 2019 con eventuale ballottaggio il 9.6.2019 a Emilio Nuzzo nato a San Felice a Cancello  il 09.02.1969 C.F.( NZZLME69B09H834P) e di tutte le liste ad esso collegate a partecipare alla detta competizione elettorale come sotto riportate:

1) lista “Paese Libero”

2) lista “Patto dei Moderati – San Felice a Cancello”

3) lista “Emilio Nuzzo Sindaco – San Felice a Cancello nel Cuore”

4) lista “Fratelli d’Italia”

5) lista “San Felice a Cancello – Liberi e Forti”

FATTO

Il ricorrente Emilio Nuzzo si è candidato alla carica di Sindaco del Comune di San Felice a Cancello per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di San Felice a Cancello che si terranno il 26 maggio 2019 con eventuale ballottaggio il 9.6.2019 con le liste ad esso collegate come sotto riportate:

1) lista “Paese Libero”

2) lista “Patto dei Moderati – San Felice a Cancello”

3) lista “Emilio Nuzzo Sindaco – San Felice a Cancello nel Cuore”

4) lista “Fratelli d’Italia”

5) lista “San Felice a Cancello – Liberi e Forti”.                

Con verbale n. 38/2019/S.E.C.I. del 28.04.2019 della Sottocommissione Elettorale di Arienzo in persona del legale rapp.te p.t. notificato il 29 aprile 2019 è stata ricusata la suesposta candidatura al ricorrente con la seguente motivazione “….che ai sensi dell’art. 10 comma a) del Dlgs. 31 dicembre 2012 n. 235 (c.d. Legge Severino) non possono essere candidati ……..che l’art. 15 comma 1 del Dlgs. 31 dicembre 2012 n. 235 dispone che <l’incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’Art. 444 del codice di procedura penale…che a norma del comma 3 del medesimo art. 15 l’unica cuasa di estinzione dell’incandidabilità è la sentenza di riabilitazione ai sensi dell’art. 178 e segg. del codice penale…che, così come disposto dall’art. 16 del dlgs n. 235/2012, la condanna in parola concerne un reato che la disciplina previgente aveva già inserito tra le cause ostative alla candidatura della carica di Sindaco (art. 58 D.Lgs. n. 267/2000 successivamente abrogato dalla legge Severino) e, pertanto, la richiamata disposizione del comma 1 dell’art. 15 si applica anche alla sentenza di condanna del Sig. Nuzzo…considerato inoltre che in relazione alla intervenuta estinzione del reato, dalla lettura del dettato normativo, così come chiarito da consolidata giurisprudenza amministrativa in materia, emerge esplicitamente che non può aversi estinzione della situazione di incandidabilità al di fuori dei casi in cui sia intervenuta una sentenza di riabilitazione , adottata ai sensi degli artt. 178 e seguenti c.p. non potendo conseguentemente essere equiparate alla riabilitazione – agli specifici fini della estinzione della incandidabilità – diverse ipotesi in cui si verifichi l’estinzione del reato o degli effetti ai sensi dell’art. 445 c.p.p…..letta la sent. n. 1466/2018 del 28/02/2018 pubblicata il 7/03/2018 , del Tar Campania – Sez. I ….”

Il detto provvedimento è palesemente illegittimo e deve essere annullato per i seguenti motivi di

DIRITTO

  1. ERROR IN IUDICANDO. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E /O FALSA APPLICAZIONE CONSEGUENTE AD ERRONEA LETTURA DEL DLGS 235/12 (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INCANDIDABILITÀ E DI DIVIETO DI RICOPRIRE CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO CONSEGUENTI A SENTENZE DEFINITIVE DI CONDANNA PER DELITTI NON COLPOSI, A NORMA DELL’ARTICOLO 1, COMMA 63, DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190). ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 444 E 445 C.P.P. CON RIFERIMENTO ALL’EFFETTO ESTINTIVO DELLA PENA E ALLA SUA INCIDENZA SULLE CAUSE DI INCANDIDABILITA’. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTOVIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CHIESTO E PRONUNCIATO

1a) L’equivoco di fondo della interpretazione della Sottocommissione elettorale adita, avallata in maniera erronea e quindi illegittima dai Giudici di Prime Cure risiede nel fatto che non viene effettuata un’attenta lettura dell’art. 15 comma 3 che statuisce . La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell’incandidabilità per il periodo di tempo residuo.. Ma nel caso “de quo agitur” non vi è nessuna estinzione anticipata dell’incandidabilità perché come risulta inequivocabilmente dal casellario giudiziale depositato in atti dalla stessa Sottocommissione, il 2.10.2017 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione monocratica ha dichiarato estinto il reato ai sensi  dell’art. 445 2° comma c.p.p.. Appare evidente che per “unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità”  che  “comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo”., non può che riferirsi, per quanto riguarda le sentenze ex artt. 444 e 445 c.p.p., al lasso di tempo che va dai tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza (termine minimo ex art. 179 c.p. per avere la sentenza di riabilitazione ex art. 178 c.p.) ai cinque anni (termine stabilito ex 445 secondo comma per l’estinzione del reato). L’argomentare il contrario o diversamente significa affermare in maniera erronea, illegittima e che la normativa in esame, in riferimento al caso “de quo consideri sine die “il periodo di tempo residuo” con palese illegittimità costituzionale per compressione del diritto di elettorato passivo ex art. 51 Costituzione

1b) una lettura ermeneutica e costituzionalmente orientata, cioè volta ad evitare che per il caso “de quo agitur” si crei una palese e “ingiusta” compressione del diritto di elettorato passivo dell’odierno appellante con conseguente violazione dell’art. 51 della Costituzione, eccepita regolarmente in primo grado, non può che partire dalla lettura dell’Articolo 15, comma 3 del dlgs 235/2012 “legge Severino” che espressamente recita: “La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l’unica causa di estinzione anticipata dell’incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell’incandidabilità per il periodo di tempo residuo.Ebbene i giudici di prime cure nell’esporre le motivazioni della sentenza impugnata hanno palesemente ignorato di argomentare sia locuzione: “tempo residuo sia la locuzione che è tutt’altro che irrilevanteestinzione anticipata dell’incandidabilità”Se c’è un estinzione anticipata dell’incadidabilità, significa che nel tessuto nrmativo del dlgs 235/2012 ne esiste sicuramente una ordinaria.. Appare chiaro che nel momento in cui all’art. 15 dlgs. 235/2012 si prevede una “estinzione anticipata dell’incandidabilità”, la stessa normativa deve chiarire quale sia l’estinzione ordinariaE l’unico caso in cui il dlgs. 235/2012 indica chiaramente un termine ordinario è quello contenuto nell’articolo 13 che riguarda tutte le pene, quindi anche le sentenze lette in aula dai giudici dopo un dibattimento? O il doppio della pena accessoria o, come nel caso di Emilio Nuzzo, in mancanza di una pena accessoria, 6 anni come limite massimo. Invece non si capisce per quale motivo la giurisprudenza citata dal Tar della Campania pone come condizione irrinunciabile la riabilitazione affinché un “patteggiato” possa ricandidarsi, mentre per il caso ancor più grave di un condannato alla fine di un dibattimento, si ponga il limite del doppio della pena accessoria e, in mancanza, i 6 anni. IL COMMA 4 CHE CHIUDE LA PARTITA E RENDE INGIUSTA LA DECISIONE DEL TAR – Possiamo dire di più, addentrandoci nel comma 4 dello stesso articolo 15 della Severino: L’incandidabilità disciplinata dagli articoli 7, comma 1, lettera f) e 10, comma 1, lettera f), si estingue per effetto del procedimento di riabilitazione previsto dall’articolo 70 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Ecco l’unico caso, cari componenti della commissione e cari giudici del Tar di Napoli, in cui la riabilitazione rappresenta una conditio sine qua non per uscire dall’incandidabilità. Si tratta dei reati elencati negli articoli 7, comma 1, lettera f e ugualmente nell’articolo 10, comma 1, lettera f della stessa Severino. Occhio, il caso dell’articolo 10 è dedicato specificatamente alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali. E sapete quali sono questi reati, quelli relativi alla criminalità organizzata: 416 bis eccetera. Perché il legislatore ha avuto l’esigenza di scrivere ‘sto cacchio di comma 4? Perché ha voluto discriminare i reati in base alla loro gravitàE lo ha fatto perché sui reati gravi di camorra e mafia ha previsto il requisito della riabilitazione a prescindere, non c’è termine che tenga. Avendo scritto, nell’articolo 13, che esisteva un limite legato o al doppio della pena accessoria o ai 6 anni, ha dovuto riportare nel comma 4 i casi in cui la temporalità dell’incandidabilità non è più applicata, rimanendo in piedi, in questo ultimo caso, quello del comma 4, solo la strada della riabilitazione che, al contrario, il Tar della Campania considera essenziale e dunque impermeabile ad ogni termine temporale, in ogni caso e non solo per i reati di camorra. Ecco perché nella Legge Severino viene utilizzato quell’aggettivo: “estinzione anticipata dell’incandidabilità”. C’è l’estinzione anticipata in quanto esiste, si vede, è esplicitamente regolata, l’estinzione ordinaria, rappresentata appunto dal doppio della pena accessoria o dai 6 anni.

Ricapitolando

  • In conclusione, il caso di Nuzzo non può essere letto se non attraverso il combinato dell’articolo 13 (i limiti temporali dell’incandidabilità rispetto a ogni tipo di sentenza), l’articolo 15, comma 1 (patteggiamento), dell’articolo 15, comma 3 (riabilitazione collegata all’estinzione anticipatadell’incandidabilità) e dell’articolo 15, comma 4 che, regolando le eccezioni agli articoli 13 e 15, comma 3, definisce con chiarezza i lineamenti dell’estinzione ordinaria dell’incandidabilità, cioè il doppio della pena accessoria, che per Nuzzo non c’è, oppure, in quest’ultimo caso, il limite massimo di 6 anni. E neanche si può dire che l’articolo 13 possa riguardare solo deputati, senatori e parlamentari europei, anche perché sarebbe rozzamente incostituzionale.  E’chiaro dalla formulazione dell’articolo 15, comma 4, (ripetiamo, unico caso di applicazione della riabilitazione “tombale”, intesa come irrinunciabile requisito per recuperare la candidabilità) che nella valutazione e nella previsione della legge sono compresi anche i sindaci e i presidenti delle province
  1. ERROR IN IUDICANDO. ERRONEA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 444 E 445 C.P.P. CON RIFERIMENTO ALL’EFFETTO ESTINTIVO DELLA PENA E ALLA SUA INCIDENZA SULLE CAUSE DI INCANDIDABILITA’. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL CHIESTO E PRONUNCIATO

Come già descritto la Sottocommissione elettorale di Arienzo ha incentrato le sue osservazioni sul fatto che il Nuzzo non abbia ottenuto, alla data della presentazione delle candidatura per le elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di San Felice a Cancello, la riabilitazione ex art. 178 c.p.p. così come stabilito dall’ art. 15. A tal proposito va osservato che il secondo comma dell’art. 445 c.p.p. dispone: “il reato è estinto se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale….”. Alla luce della norma sopra richiamata può affermarsi che l’eliminazione di ogni effetto penale di una sentenza condanna che consegue alla pronuncia della riabilitazione ai sensi dell’art. 178 c.p. è del tutto equivalente all’estinzione di ogni effetto penale conseguente alla avvenuta estinzione del reato nel termine di legge (5 o 2 anni) nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (cfr in tal senso C.Cass., sez. I, sent. 19.2.99). Nè può fondarsi la diversità dei due istituti e la conseguente necessità di una dichiarazione di riabilitazione anche con riferimento alle sentenze intervenute a seguito di patteggiamento sul presupposto che la riabilitazione estingue anche le pene accessorie, cui non fa riferimento l’art. 445 c.p.p.; dette pene, infatti, per il disposto del primo comma dell’art. 445 c.p.p., non possono essere comminate con la sentenza di applicazione della pena concordata. Pertanto, poichè la riabilitazione può essere richiesta soltanto decorsi cinque anni dalla esecuzione o dalla estinzione della pena principale e poichè il meccanismo di estinzione automatica del reato oggetto di una sentenza di “patteggiamento” si perfeziona nel termine di due o cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza medesima, deve concludersi che, ove il condannato con sentenza di patteggiamento non abbia commesso ulteriori delitti o contravvenzioni nel termine rispettivamente di cinque o due anni dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, una pronuncia da parte del Tribunale di Sorveglianza di riabilitazione con riferimento ad una condanna c.d. “patteggiata” è del tutto ultronea, producendo essa gli stessi effetti già dispiegatisi automaticamente a seguito del perfezionamento della fattispecie estintiva così come delineata dall’art. 445 c.p.p.. Su questa linea si è posta anche consolidata giurisprudenza di Codesto Ecc.mo Consiglio di Stato secondo cui alla riabilitazione può equipararsi l’automatica estinzione della condanna inflitta in sede di “patteggiamento”, attesa la sostanziale analogia fra gli effetti della riabilitazione, quali previsti dall’art. 178 c.p., e quelli del positivo decorso del termine quinquennale previsto dall’art. 445, comma 2, c.p.p., con riguardo alla sentenza di applicazione della pena su richiesta (cfr. Cons. Stato, III^ n. 1423/2016 e 2253/2015; Cons. Stato, VI, n. 2543/2009 e n. 3902/2008 – che richiamano Cass. pen., IV, n. 534/1999)

1d)  D’altra parte, la fondatezza di quanto appena esposto al punto 1a) si evince con chiarezza cristallina dal fatto che per richiedere la riabilitazione ex art. 178 c.p. devono decorrere due anni dalla sentenza (anche ex art. 444 c.p.p.), mentre gli effetti estintivi del reato di cui è beneficiario il ricorrente maturano “tassativamente ope legis” con il decorso di cinque anni

1e) Da quanto sopra si evince chiaramente che quanto disposto dall’art. 15 comma 1 del dlgs 235/2012 nella parte in cui dispone che “ L’incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l’applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale.” non può che riferirsi alle sentenze per cui non sia maturato il lasso di tempo ex art. 445 2 comma c.p.p. per l’estinzione del reato.

1f). quanto all’onorabilità necessaria per accedere alle cariche pubbliche ex art. 51 Costituzione si fa presente che certamente è più “onorabile” chi per cinque anni non ha commesso altri reati (requisito perché si abbia l’effetto estintivo di cui all’art. 445 secondo comma c.p.p.) rispetto a chi dopo tre anni ottiene una riabilitazione che può essere sempre revocata

 

L’equiparazione della sentenza emessa ai sensi dell’, alla pronuncia di condanna non opera neppure con riferimento all’istituto della riabilitazione, non potendosi considerare “condannato” il soggetto giudicato con il rito speciale; conseguentemente, l’istanza da questi presentata per l’ottenimento del beneficio va dichiarata inammissibile (C., Sez. I, 15 ottobre 2004, D.V., in Mass. Uff., 230072; C., Sez. V, 31 gennaio 2000, C., in CP, 2001, 1221). Secondo una difforme pronuncia (C., Sez. I, 11 luglio-17 luglio 2007, X., in Mass. Uff., 237631) la riabilitazione opererebbe anche con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta, in quanto, ai sensi , come modificato dall’art. ,  il termine minimo per chiedere la riabilitazione è di tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta; in buona sostanza, nelle more, il condannato potrebbe avere interesse ad ottenere la riabilitazione prima che maturi in termine di cinque anni previsto dall’, per l’estinzione del delitto. Peraltro, l’attuale formulazione dell’, novellato dalla , circoscrive la portata dei benefici premiali ivi codificati esclusivamente alle fattispecie di sentenza di condanna ad una pena concordata non superiore ai due anni, precludendone l’operatività nelle ipotesi di sanzione patteggiata di entità superiore.

 

Tanto premesso, nel caso in esame, la difesa aveva censurato la sentenza di patteggiamento per aver indebitamente fatto luogo a giudizio di valenza, nonostante che gli effetti penali derivanti dall’unico precedente penale a carico dell’imputato dovessero essere considerati estinti, per effetto del decorso di cinque anni dalla irrevocabilità della relativa sentenza, anche in tal caso emessa ai sensi dell’ del codice di rito. Donde l’erronea contestazione della recidiva e, per l’effetto, l’erronea qualificazione giuridica del fatto, da ritenersi estesa alle circostanze, come tale suscettibile di essere sottoposta al controllo del giudice di legittimità.

 

 

 

 

 

P.Q.M.

Voglia l’Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito respinta ogni contraria istanza, disporre l’annullamento del provvedimento impugnato, come indicato in epigrafe, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso e per l’effetto:

  1. a) annullare il verbale n. 38/2019/S.E.C.I. del 28.04.2019 della Sottocommissione Elettorale di Arienzo in persona del legale rapp.te p.t. notificata il 29 aprile 2019 con cui si ricusa la candidatura alla carica di Sindaco del Comune di San Felice a Cancello per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di San Felice a Cancello che si terranno il 26 maggio 2019 con eventuale ballottaggio il 9.6.2019 a Emilio Nuzzo nato a San Felice a Cancello il 09.02.1969 C.F.( NZZLME69B09H834P) e di tutte le liste ad esso collegate come sotto riportate:

1) lista “Paese Libero”

2) lista “Patto dei Moderati – San Felice a Cancello”

3) lista “Emilio Nuzzo Sindaco – San Felice a Cancello nel Cuore”

4) lista “Fratelli d’Italia”

5) lista “San Felice a Cancello – Liberi e Forti”                    

  1. b) dichiarare il diritto del ricorrente Emilio Nuzzo ad essere candidato alla carica di Sindaco del Comune di San Felice a Cancello per le elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di San Felice a Cancello che si terranno il 26 maggio 2019 con eventuale ballottaggio il 9.6.2019 a Emilio Nuzzo nato a San Felice a Cancello il 09.02.1969 C.F.( NZZLME69B09H834P) e di tutte le liste ad esso collegate a partecipare alla detta competizione elettorale come sotto riportate:

1) lista “Paese Libero”

2) lista “Patto dei Moderati – San Felice a Cancello”

3) lista “Emilio Nuzzo Sindaco – San Felice a Cancello nel Cuore”

4) lista “Fratelli d’Italia”

5) lista “San Felice a Cancello – Liberi e Forti”

e di conseguenza riammettere alla detta competizione elettorale il ricorrente e le liste a lui collegate.

Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione.

Condannare l’ Amministrazione resistente  al pagamento delle spese ed onorari a favore del sottoscritto avvocato Antistatario .

Avv. Renato Labriola 

                                                                              

Io sottoscritto avv. Renato Labriola attesto che la presente copia cartacea è conforme al file nativo

                                                                                  Avv. Renato Labriola