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Nuzzo fuori dal voto, ecco cosa ha valutato il tribunale regionale

San Felice a Cancello. Il Tar non ha lasciato scampo, confermando la bocciatura che la commissione mandamentale aveva già comminato alle liste di Emilio Nuzzo. L’imprenditore di via Fiume fu destituito da sindaco dal Prefetto di Caserta nell’inverno  2013 in seguito ad una condanna, inflitta nel 2012, ad un anno e sei mesi per porto abusivo di armi, fatto accaduto nel 2006, che fece scattare la legge Severino.

 

Fin dall’inizio pesava un grosso punto interrogativo sulla vittoria del ricorso, essendoci un grosso vizio di forma in tutta la vicenda penale-Amministrativa, e cioè la mancata richiesta della sentenza di riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Tale sentenza è un beneficio che può essere concesso solo a seguito di una pronuncia del Tribunale di sorveglianza con cui si riscontri che è decorso il termine fissato dalla legge “dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è in altro modo estinta, e il condannato ha dato prove effettive e costanti di buona condotta” ex art. 179, comma 1, c.p.. La Corte di Cassazione ha difatti riconosciuto al condannato, la cui pena sia stata medio tempore estinta ex art. 445 c. 2 c.p.a., l’interesse a chiedere la riabilitazione, in quanto correlato ad una completa valutazione post factum, non irrilevante sul piano dei diritti della persona (ex plurimis: Cass. Pen., I, 18.6.2009, n. 31089 citata).

Pertanto, sebbene entrambi gli istituti – della riabilitazione e dell’estinzione della pena patteggiata – assicurino al condannato la cessazione degli effetti penali della condanna, essi non possono ritenersi sovrapponibili ed equiparabili, in quanto solo con la riabilitazione si acquista la certezza dell’effettiva rieducazione del reo, poiché l’estinzione ex art. 445 c.p.p. deriva dal solo dato fattuale del mero decorso del tempo. Nel caso specifico di Nuzzo, la domanda di riabilitazione sarebbe dovuta essere stata proposta dall’interessato, dunque dai suoi legali, al Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente in relazione al proprio luogo di residenza, indicando i presupposti richiesti dalla legge (il decorso del tempo, l’avvenuta buona condotta e l’avvenuto pagamento degli obblighi risarcitori nascenti da reato). Tale domanda poteva essere presentata direttamente dal condannato, ma nel procedimento è indispensabile l’assistenza di un difensore.

 

In ogni caso, è preferibile che il difensore assista il richiedente fin dalla proposizione della domanda per meglio documentare il percorso di buona condotta fino a quel momento effettuato dall’interessato. L’imprenditore di Via Fiume è stato tagliato fuori da un appuntamento politico-elettorale molto importante per le sorti della Valle di Suessola e di San Felice a Cancello. Data la circostanza, appare a questo punto inutile anche il ricorso in Consiglio di Stato, già paventato dalla difesa.

Il caso Berlusconi

 

Ricordiamo inoltre che vicenda analoga é accaduta a Silvio Berlusconi, dove i legali del cavaliere, Niccolò Ghedini e Franco Coppi, esperti e profondi conoscitori della legge e del diritto amministrativo, hanno depositato la richiesta di riabilitazione, l’istanza è stata accolta dal tribunale di sorveglianza di Milano, facendo sì che Berlusconi riottenesse la riabilitazione all’elettorato passivo, e dunque alla candidabilità.

“Ignorantia legis non excusat”