Intimidazioni all’associazione, cambia scenario dopo caso Patriciello: “Non può stare a processo”

Caivano. Il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato il non doversi procedere nei confronti di Vittorio De Luca, 75 anni, di Caivano, per l’incapacità irreversibile di partecipare al giudizio. La decisione è stata pronunciata il 29 ottobre dal giudice Michele Palagano, come si legge nel dispositivo. Per il deposito delle motivazioni sono stati concessi 90 giorni.

Il procedimento riguardava un’accusa di minacce nei confronti di Bruno Mazza, responsabile del settore giovanile e scolastico dell’associazione “Un’infanzia da vivere”, impegnata nel Parco Verde di Caivano. Secondo la contestazione, De Luca avrebbe affrontato Mazza all’esterno della sede dell’associazione con un coltello in mano. Nel corso dell’istruttoria, la persona offesa avrebbe riferito che l’episodio sarebbe avvenuto davanti ad alcuni familiari. La ricostruzione resta quella riferita in aula e contestata nel processo.

Nel procedimento era stata disposta una consulenza tecnica d’ufficio. Secondo quanto riferito dalla difesa, il consulente avrebbe concluso per la totale incapacità dell’imputato di stare in giudizio e per l’assenza di pericolosità sociale. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a un anno di reclusione. De Luca era assistito dall’avvocato Gabriele Roberto Cerbo, del Foro di Santa Maria Capua Vetere.

Bruno Mazza è una figura attiva nel quartiere attraverso l’associazione, che promuove iniziative per i ragazzi e interventi di animazione sociale: tra queste, l’installazione di giostrine nel parco Ohana.

La nuova pronuncia arriva dopo l’assoluzione, la settimana precedente, in un altro procedimento relativo alle contestazioni di minaccia nei confronti di Mazza e don Maurizio Patriciello. De Luca è inoltre noto per la vicenda del proiettile consegnato al parroco durante una messa, episodio per il quale il 9 ottobre il Tribunale gli ha inflitto tre anni per atti persecutori aggravati dal metodo mafioso.

La difesa annuncia che le valutazioni emerse nei procedimenti saranno richiamate nell’appello contro quella condanna, con l’obiettivo di ottenere una nuova valutazione del caso. La sentenza del 29 ottobre, fondata sull’incapacità di partecipare al processo, non costituisce invece un’assoluzione nel merito dell’accusa esaminata.

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